(massima n. 1)
L'art. 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito nella L. 9 ottobre 2023, n. 137 - secondo cui la disciplina delle intercettazioni di criminalitą organizzata di cui all'art. 13 del D.L. n. 152/1991, convertito in L. n. 203/1991, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452-quaterdecies e 630 c.p., ovvero commessi con finalitą di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni previste dallo stesso articolo - ha natura di norma interpretativa che, come tale, ha efficacia retroattiva.