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Articolo 32 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Incapacitā di contrattare con la pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 32 ter Codice Penale

(1)L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti(2) con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio(3).

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni [19 n. 5].

Note

(1) L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n.689; da ultimo è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2) La dottrina ha sottolineato che il termine "contrattare" comprende sia in contratti di natura privatistica, sia quelli di natura pubblicistica, esclusi però i contratti diretti ad ottenere un pubblico servizio, come ad esempio quelli di fornitura di gas, acqua, elettricità, etc.
(3) Per quanto attiene alla disciplina speciale relativa al mercato finanziario si rimanda al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi).

Ratio Legis

La norma prevede la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e si prefigura lo scopo di impedire che determinati soggetti, ritenuti particolarmente indegni, possano continuare ad avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Spiegazione dell'art. 32 ter Codice Penale

La pena accessoria in esame (che consegue ai delitti elencati nell'art. 32 quater quando commessi in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa) comporta l'impossibilità di stipulare qualsivoglia contratto con la P.A..

Vengono in rilievo ad esempio i contratti stipulati all'esito di un concorso pubblico, oppure al termine dell'iter amministrativo previsto per gli appalti pubblici. La condanna medio tempore intervenuta comporta l'annullamento della procedura o lo scorrimento della graduatoria, a seconda del tipo di procedimento amministrativo in atto.

Esula dal presente articolo l'ipotesi di fruizione di un semplice pubblico servizio, in cui cioè la pubblica amministrazione agisce come mero fornitore (ad es. luce elettrica) e ciò perché sarebbe irragionevole privare il condannato di servizi pubblici ritenuti essenziali per una vita dignitosa.

Ad ogni modo, l'incapacità di contrattare con la P.A. non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. Spetterà al Giudice, grazie ai poteri discrezionali riconosciutigli dagli artt. 132 e 133 stabilire la durata della pena accessoria.

Massime relative all'art. 32 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 10422/1992

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la pena accessoria della incapacitā di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilitā e non anche nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione.

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Consulenze legali
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A. R. chiede
domenica 10/05/2026
“La domanda è la seguente: se l' amministratore di una ditta, ha sottoscritto un' auto dichiarazione per iscriversi ad un'elenco fornitori di una pubblica amministrazione e il modulo sottoscritto recita testualmente che : " per il sottoscritto e l'impresa rappresentata dichiara che non sussiste alcuna delle seguenti situazioni " e tra queste situazioni è presente quella di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità", ma invece in passato ha subito una condanna per tale reato ma sono passati più di 5 anni dichiara il falso oppure no ?. Visto che il termine "non sussiste" è una clausola di stile e che non si riferisce al fatto storico ma alla permanenza degli effetti giuridici di quel fatto sulla capacità di contrarre con la P.A. e pertanto una situazione sussiste se, al momento in cui firmi, quella causa ti impedisce legalmente di partecipare alla gara essendo cessato l'effetto escludente MI PARE NON CI SIA FALSO, inoltre per la grammatica quando si scrive "non sussiste alcuna delle seguenti situazioni" si sta usando il presente indicativo "sussiste" quindi la situazione dovrebbe essere attualmente capace di produrre effetti .In pratica non c'è più impedimento perchè cancellato dal tempo, essendo decaduta la causa, la situazione scompare dall' ordinamento giuridico.ATTENDO VOSTRO PARERE. GRAZIE”
Consulenza legale i 13/05/2026
Per rispondere alla richiesta di consulenza bisogna, innanzitutto, specificare che la valutazione - effettuata nel quesito - sul significato della locuzione “non sussiste” non è corretta.

In casi del genere, invero, il termine non viene affatto utilizzato con riferimento agli effetti giuridici della condanna e all’eventuale permanenza di pene accessorie che impediscano di contrattare con la P.A. (come quella di cui all’art. 32-ter c.p.), ma solo in relazione al fatto storico in sé.

In tal senso depone chiaramente anche la formulazione della domanda indiretta, che non fa affatto riferimento a cause che impediscano ex lege di contrattare con la Pubblica Amministrazione (e allora sì che si potrebbe pensare che si faccia esclusivo riferimento a eventuali pene accessorie), bensì alla sussistenza di gravi illeciti professionali che incidano sull’affidabilità del fornitore, così richiamando la norma di cui all’art. 98 del nuovo Codice dei contratti pubblici il quale non include solo gli illeciti penali, ma anche ulteriori e diverse condotte che, pur non determinando l’incapacità di contrattare con la P.A., influiscano sull’affidabilità del fornitore.

Con questo non si intende affermare che l'autodichiarazione sia ideologicamente falsa, ma che la dichiarazione in esame potrebbe essere ritenuta effettivamente falsa laddove il precedente penale riportato dall’amministratore fosse sensibile ai fini della sussistenza dei gravi illeciti professionali, richiamati ed emarginati dal predetto articolo 98 del nuovo Codice dei contratti pubblici.