La
pena accessoria in esame (che consegue ai delitti elencati nell'art.
32 quater quando commessi
in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa) comporta l'impossibilità di stipulare qualsivoglia contratto con la P.A..
Vengono in rilievo ad esempio i contratti stipulati all'esito di un concorso pubblico, oppure al termine dell'
iter amministrativo previsto per gli appalti pubblici. La condanna
medio tempore intervenuta comporta l'annullamento della procedura o lo scorrimento della graduatoria, a seconda del tipo di
procedimento amministrativo in atto.
Esula dal presente articolo l'ipotesi di fruizione di un semplice pubblico servizio, in cui cioè la
pubblica amministrazione agisce come mero fornitore (ad es. luce elettrica) e ciò perchè sarebbe irragionevole privare il condannato di servizi pubblici ritenuti essenziali per una vita dignitosa.
Ad ogni modo, l'incapacità di contrattare con la P.A. non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. Spetterà al Giudice, grazie ai poteri discrezionali riconosciutigli dagli artt.
132 e
133 stabilire la durata della pena accessoria.