(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, per contrasto con gli artt. 3, 15, 27, 77 e 111 Cost. e con gli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui stabilisce che la disposizione dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante la disciplina speciale delle intercettazioni per delitti di criminalità organizzata, trova applicazione anche nei procedimenti per delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., risultando tale previsione coerente con il pregnante valore attribuito all'ambiente ex art. 9, comma 3, Cost, introdotto dall'art. 1, comma 1, legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.