Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43710 del 23 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attivitā organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., č sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale. (In applicazione del principio, č stata ritenuta integrata la fattispecie in esame nel caso di sistematica illecita miscelazione di rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di navi con quelli solidi urbani, ascrivibile al titolare di un'agenzia marittima che si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi ONG operanti per il soccorso di migranti).

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