Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento (2) a norma dell'articolo 193[122](3).
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento (2) a norma dell'articolo 193[122](3).
Cass. civ. n. 18467/2025
La traduzione in lingua italiana delle autentiche notarili rilasciate all'estero non costituisce un requisito di validità della procura, e la sua mancata allegazione non determina alcuna nullità ex art. 122 e 123 cod. proc. civ. Gli atti prodromici al processo, quali la procura speciale alle liti, redatti in lingua straniera, devono considerarsi validamente prodotti, con facoltà del giudice di nominare un traduttore solo se non sia in grado di comprendere il significato degli stessi o vi siano contestazioni sul loro contenuto.Cass. civ. n. 17876/2025
Ai sensi degli articoli 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.Cass. civ. n. 5200/2025
Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, Banca Intesa, la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.).Cass. civ. n. 17195/2024
Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non ai documenti esibiti dalle parti; pertanto, quando tali documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha facoltà discrezionale nel decidere se nominare o meno un traduttore ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che sorgano contrasti tra le parti sul contenuto del documento stesso.Cass. civ. n. 19900/2023
In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.Cass. civ. n. 12525/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera.Cass. civ. n. 2217/1984
Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.Cass. civ. n. 3400/1973
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non siano in lingua italiana, l'art. 123 c.p.c. non obbliga, ma faculta il giudice a nominare un traduttore; del quale, pertanto, può farsi a meno qualora il documento prodotto sia accompagnato da una traduzione che, esibita dalla parte e ritenuta idonea dal giudice di merito, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte. (Nella specie, trattandosi di procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante dell'attrice, una «ditta statale» ungherese, con attestazione degli scopi istituzionali di questa e della qualità nonché dei poteri del rappresentante legale, con traduzione da parte di organo ufficiale ungherese e sua certificazione di conformità della traduzione all'originale, la convenuta aveva sollevato solo generiche e soggettive riserve circa la fedeltà della traduzione, ma aveva poi dedotto in cassazione l'inattendibilità della procura predetta sia in ordine alla lingua in cui era redatta, sia con riguardo ai poteri del legale rappresentante che l'aveva rilasciata. La Suprema Corte, nel rigettare tali deduzioni, ha enunciato il principio di cui in massima).Cass. civ. n. 1991/1969
Quando si tratti di lingua universalmente nota, come il francese, e se il giudice dimostri di averne perfetta conoscenza, non occorre la nomina di un traduttore, prevista dall'art. 123 c.p.c.
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