Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento (2) a norma dell'articolo precedente [122].
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento (2) a norma dell'articolo precedente [122].
Cass. civ. n. 12525/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera.Cass. civ. n. 2217/1984
Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.Cass. civ. n. 3400/1973
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non siano in lingua italiana, l'art. 123 c.p.c. non obbliga, ma faculta il giudice a nominare un traduttore; del quale, pertanto, può farsi a meno qualora il documento prodotto sia accompagnato da una traduzione che, esibita dalla parte e ritenuta idonea dal giudice di merito, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte. (Nella specie, trattandosi di procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante dell'attrice, una «ditta statale» ungherese, con attestazione degli scopi istituzionali di questa e della qualità nonché dei poteri del rappresentante legale, con traduzione da parte di organo ufficiale ungherese e sua certificazione di conformità della traduzione all'originale, la convenuta aveva sollevato solo generiche e soggettive riserve circa la fedeltà della traduzione, ma aveva poi dedotto in cassazione l'inattendibilità della procura predetta sia in ordine alla lingua in cui era redatta, sia con riguardo ai poteri del legale rappresentante che l'aveva rilasciata. La Suprema Corte, nel rigettare tali deduzioni, ha enunciato il principio di cui in massima).Cass. civ. n. 1991/1969
Quando si tratti di lingua universalmente nota, come il francese, e se il giudice dimostri di averne perfetta conoscenza, non occorre la nomina di un traduttore, prevista dall'art. 123 c.p.c.
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