L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale(1).
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente(2).
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
Note
(1)
Si tratta comunque di un provvedimento di natura eccezionale e sempre subordinato alla necessaria indicazione specifica dei motivi della anticipazione.








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