Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 1109 del 1 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia, la persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. (La Corte ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati).

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