Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1868 del 21 maggio 1993

(4 massime)

(massima n. 1)

Durante le indagini preliminari nessuno assume la qualità di testimone: al pubblico ministero sono fornite solo informazioni o dichiarazioni (artt. 362 e 500 c.p.p.; art. 371 bis c.p.). Pertanto, non si applicano le regole stabilite dall'art. 499 c.p.p. (regole per l'esame testimoniale).

(massima n. 2)

Il termine di durata delle intercettazioni decorre dal giorno di inizio delle operazioni e non dalla data del decreto. Invero, nelle norme che si occupano delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, quando si vuole fissare la «durata» delle intercettazioni, si fa sempre espresso riferimento alle «operazioni» relative, il che induce a ritenere che il termine iniziale della durata debba coincidere con il giorno di inizio effettivo delle «operazioni» e non già con la data del provvedimento di autorizzazione.

(massima n. 3)

Le disposizioni di cui agli artt. 70, 71 e 72 c.p.p. in tema di sospensione del procedimento per infermità mentale dell'imputato sono inapplicabili al procedimento esecutivo o a quello di sorveglianza. (A sostegno del principio di cui in massima, la Cassazione ha rilevato che le norme suddette fanno riferimento esclusivo all'imputato mentre l'ipotesi dell'infermità psichica del condannato è disciplinata dall'art. 148 c.p., e che l'ottavo comma, dell'art. 666, c.p.p., disciplina specificamente l'ipotesi in cui un procedimento di esecuzione debba svolgersi nei confronti di un infermo di mente).

(massima n. 4)

Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari il requisito della descrizione sommaria del fatto di cui all'art. 292, lettera b), c.p.p. può risultare per relationem dall'espresso riferimento fatto nell'ordinanza alla richiesta del P.M. E invero, tale riferimento determina una cosiddetta incorporazione, nel provvedimento del giudice, dei dati e degli elementi (oltreché delle considerazioni) risultanti dalla richiesta del pubblico ministero.

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