Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42904 del 2 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, c.p.p., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, č norma eccezionale e non č conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.