Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 696 del 24 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Soggetto attivo del delitto di false informazioni al pubblico ministero può essere soltanto colui che sia stato richiesto personalmente dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini. Non è quindi, punibile a norma dell'art. 371 bis, c.p. chi, richiesto dalla polizia giudiziaria — anche per delega del pubblico ministero — renda dichiarazioni false o reticenti.

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