Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26994 del 20 giugno 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di falsitą documentale, la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco, riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati, integra il delitto di cui all'art. 479 c.p. (oltreché l'eventuale concorso nel reato di cui all'art. 486 c.p., quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita), in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura, in realtą non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d'ufficio, e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato, la falsa accusa, rivolta ad un notaio, d'avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito da terzi).

(massima n. 2)

In tema di reato di calunnia, la prospettazione di false accuse in sede di informazioni assunte dal pubblico ministero alla presenza di terzi (appartenenti alla polizia giudiziaria), quando si risolva nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni gią rilevanti come fatti di calunnia, non determina una nuova ed autonoma violazione dell'art. 368 c.p., e neppure integra il delitto di false informazioni (art. 371 bis c.p.) o quello di diffamazione (art. 595 c.p.), posto che rispetto a tali fattispecie l'ipotesi della calunnia si pone in rapporto di specialitą.

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