Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 185 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Restituzioni e risarcimento del danno

Dispositivo dell'art. 185 Codice Penale

Ogni reato obbliga alle restituzioni(1), a norma delle leggi civili [1168-1169].

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [2059], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054](2).

Note

(1) Il termine "restituzione", qui richiamato quale sanzione civile, non è pacificamente inteso dalla dottrina. Alcuni ritengono che debba intendersi come la restituzione del mal tolto, altri lo interpretano più estensivamente come ogni reintegrazione nella situazione preesistente al reato, opinione sostenuta anche dalla giurisprudenza.
(2) La norma prevede il risarcimento del danno da reato, sia patrimoniale sia non patrimoniale. Per danno patrimoniale deve intendersi qualsiasi diminuzione del patrimonio che si articola in danno emergente e lucro cessante, mentre il danno non patrimoniale è la diminuzione subita dalla parte lesa, come danno biologico, morale soggettivo nonché lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Obbligati al risarcimento del danno sono in primis l'agente, poi coloro che sono a ciò tenuti secondo la normativa civile, quindi i genitori, i precettori, i maestri d'arte, i padroni, i committenti, il proprietario di veicoli, una società di assicurazione etc. Mentre il risarcimento è dovuto al danneggiato dal reato, il quale può anche essere persona diversa dal soggetto passivo (persona offesa dal reato), come, ad esempio, nel caso dell'omicidio, in cui il soggetto passivo, titolare del bene protetto dalla norma, è la persona uccisa, mentre danneggiati dal reato sono i suoi prossimi congiunti.

Ratio Legis

La norma è tesa a tutelare il danneggiato dal reato dagli effetti patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.

Brocardi

Restitutio in pristinum

Spiegazione dell'art. 185 Codice Penale

Le sanzioni civili presuppongono un accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto da non confondersi con la sentenza di condanna. Infatti, va precisato, il soggetto può comunque essere prosciolto per vari motivi, quali l'incapacità di intendere e di volere, oppure l'intervento di una causa estintiva del reato, oppure ancora per l'esistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54).

Inoltre, il diritto della persona danneggiata dal reato alle restituzioni ed al risarcimento ha natura civilistica e le disposizioni di cui al presente articolo non hanno efficacia costituiva di tali diritti, ma mera funzione di regole integratrici dei generali principi di cui agli artt. 2043 e 2059. Di conseguenza, non rilevano qui i principi attinenti alla successione di leggi penali nel tempo di cui all'art. 2, e pertanto il diritto al risarcimento permane anche a seguito di abolitio criminis.

Detto questo, ogni reato obbliga alle restituzioni, comportante non solo l'obbligo della riconsegna delle cose sottratte, bensì anche l'obbligo del ripristino della situazione preesistente al reato.

Nondimeno, ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole o chi per lui (artt. 2047 e ss.) al risarcimento.

Il giudice penale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tuttavia tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, né ad espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L’articolo 185 prevede due distinte sanzioni come conseguenza del fatto di reato.
In primo luogo, obbliga l’autore del fatto ad effettuare le “restituzioni, a norma delle leggi civili”.
Tali restituzioni integrano sostanzialmente quella che in dottrina viene definita restitutio in integrum, che non si limita ad essere una mera restituzione, ma mira a riportare la sfera giuridica del danneggiato nello status quo ante rispetto all’illecito, come se quest’ultimo non fosse mai avvenuto.
Dovrà comunque applicarsi in via analogica la disposizione civilistica di cui all’art. 2058 del c.c., in virtù della quale, se la reintegrazione in forma specifica dovesse rivelarsi eccessivamente onerosa per il danneggiante, il giudice sarà tenuto ad ordinare un risarcimento per equivalente, solitamente corrispondente ad una somma di denaro, che cerchi il più possibile, tramite una valutazione di matrice spesso equitativa, di riportare le cose nella stessa situazione in cui si trovavano prima della commissione del reato.
Se, tuttavia, tali restituzioni non siano possibili o comunque non siano adeguate a riparare il danno, è necessario intervenire con un ordine di risarcimento del danno, così come previsto dal secondo comma dell’art. 185.
La norma in oggetto, in particolare, menziona entrambe le poste del danno, ovvero quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Il danno patrimoniale, come noto, è costituito dalle due voci del “danno emergente” e del “lucro cessante”.
Il danno emergente riguarda la perdita subita al patrimonio del danneggiato, come conseguenza immediata e diretta del fatto del reo; il lucro cessante rappresenta invece il mancato guadagno, con riferimento a quei vantaggi che si sperava di conseguire se non ci fosse stato il reato (si pensi alla capacità di produrre reddito del lavoratore che abbia subito lesioni).
Il danno non patrimoniale, invece, è stato oggetto di una vasta e importante evoluzione sia dottrinale che giurisprudenziale.
Per lungo tempo, infatti, l’art. 185 c.p. ha costituito il punto di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale, che non trovava espresso riconoscimento in altre norme di legge, se non nell'art. 2059 del c.c., che ad esso implicitamente rimandava.
Inizialmente, tale danno non patrimoniale veniva fatto coincidere con il cosiddetto “danno morale subiettivo”, ovvero quel patema d’animo e quella sofferenza cagionata alla vittima del reato dal fatto commesso dal reo. Tale danno morale veniva simbolicamente definito come “pretium doloris”.
Con il tempo, però, l’interpretazione di tale norma ha subito una rilevante evoluzione, dettata dall’emersione di alcune esigenze di tutela legate alla figura del cosiddetto “danno biologico”, ovvero il danno provocato alla salute del soggetto, intesa come complessiva integrità psico-fisica.
Dalla famosa sentenza 86/1984 della Corte Costituzionale, il danno biologico ha iniziato a considerarsi risarcibile in quanto tale, e non solo indirettamente, in quanto incidente nella capacità del soggetti di produrre un minor reddito.
Le sentenze del maggio del 2003, poi, hanno segnato un punto di svolta di tutto il ragionamento dogmatico legato alla figura del danno non patrimoniale, attribuendo ufficialmente all’art. 2059 c.c. il ruolo di punto di riferimento per il ristoro del danno non patrimoniale, non solo di quello morale conseguente da reato, ma anche di quello biologico, volto a tutelare la salute garantita in primis dall’art. 32 Cost., e quello esistenziale.
Il danno esistenziale, in particolare, rappresenta il danno dinamico-relazionale che pregiudica lo svolgimento delle normali attività quotidiane.
Tali voci di danno, così come affermato dalle storiche “sentenze di San Martino”, ma anche poi dalla giurisprudenza successiva, non costituiscono poste autonome di danno, ma diversi aspetti dell'unico danno non patrimoniale, che deve essere correttamente liquidato, e personalizzato, alla luce di tutte e tre queste prospettive.
Colui che invoca in sede penale il risarcimento del danno è tenuto a fornire la prova dello stesso e l’entità della lesione subita, oltre al nesso di causalità e agli elementi che possono apparire utili ai fini della quantificazione.
Il giudice, per la corretta liquidazione del danno, farà riferimento alle norme civilistiche dettate dall'art. 1223 del c.c. e seguenti. Nello specifico caso del danno non patrimoniale, poi, particolarmente utile sarà il ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., vista la natura del danno che, per definizione, sfugge alle logiche di una rigida quantificazione monetaria.
Per quanto riguarda la figura del danneggiato, questa non sempre coincide con quella della persona offesa dal reato, che è il vero e proprio soggetto passivo del reato.
Solamente il danneggiato può agire in giudizio per ottenere le restituzioni e l’eventuale risarcimento del danno.
Oltre al danneggiato in prima persona, sono legittimati a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno anche i prossimi congiunti della vittima, e anche i soggetti, diversi dai congiunti, che siano in grado di dimostrare di aver subito un danno per la perdita della vittima, la quale era magari tenuta a versare loro qualche tipo di prestazione.
Non è necessario che colui che agisce per il risarcimento sia un congiunto, potendo anche essere più semplicemente un soggetto legato comunque alla vittima da rapporti di “affectio familiaris” tutelabili ex art. 2 Cost..

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 185 Codice Penale

Cass. pen. n. 42127/2021

La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale sia presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, a norma dell'art. 185 cod. pen.

Cass. pen. n. 22780/2021

In tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul "quantum" della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare "ex se" un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante.

Cass. pen. n. 1997/2020

In tema di danno ambientale, il privato cittadino abitante in zone circostanti al luogo in cui è stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non è legittimato a costituirsi parte civile per far valere la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio, che comporta un danno risarcibile solo per lo Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile, rilevando che non risultava provato che essa avesse subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti con conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita).

Cass. pen. n. 4821/2019

Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., rileva sul piano oggettivo creando l'occasione o determinando l'insorgere del movente dell'azione delittuosa commessa nei suoi confronti. (Fattispecie di omicidio commesso dal proprietario di un fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con l'imputato).

Cass. pen. n. 48086/2018

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento.

Cass. pen. n. 27045/2016

Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità commissiva, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.

Cass. pen. n. 7124/2016

In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).

Cass. pen. n. 33001/2015

Il danno da reato, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185 cod. pen. non può essere identificato nel mero fatto nell'avvenuta integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, non può motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cui è desumibile che il pregiudizio è ravvisato "in re ipsa".

Cass. pen. n. 18099/2015

La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento.

Cass. pen. n. 48461/2013

In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie relativa al risarcimento disposto in favore di un Comune per effetto di un reato di abuso di ufficio).

Cass. pen. n. 32462/2013

Ai fini della sussistenza della responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non è necessaria l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto civilmente responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate una società che gestiva una casa di riposo per anziani presso la quale l'imputata svolgeva mansioni di assistente).

Cass. pen. n. 20231/2012

È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di "affectio familiaris" può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 c.c., mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convivente della moglie della vittima di un incidente stradale).

Cass. pen. n. 32137/2011

In caso di uccisione di un familiare, ai congiunti superstiti spettano "iure proprio" il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (essendovi reato), ed "iure successionis" il risarcimento del danno biologico cosiddetto terminale spettante al soggetto deceduto, nei casi in cui il decesso sia intervenuto al termine di una agonia e non sia stato istantaneo o quasi.

Cass. pen. n. 8350/2011

In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno determinato dall'instaurazione del processo nei confronti della parte lesa)

Cass. pen. n. 11203/2010

Ai prossimi congiunti della persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali.

Cass. pen. n. 5471/2009

I familiari del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato hanno diritto ad agire costituendosi parte civile nel giudizio per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'omicidio colposo del loro congiunto, anche se residenti all'estero.

Cass. pen. n. 47374/2008

In caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).

Cass. pen. n. 12738/2008

In tema di reati sessuali, le organizzazioni sindacali rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro possono costituirsi parte civile ed ottenere il risarcimento del danno, in quanto tale delitto lede l'integrità psico-fisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della vittima, compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo.

Cass. pen. n. 4060/2008

I danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato. (Nel caso di specie, relativo alla strage di Sant'Anna di Stazzema, commessa il 12 agosto 1944, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della costituzione di parte civile della Regione Toscana - ente costituito successivamente alla consumazione del fatto di reato -, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che il crimine di guerra in esame, «commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di Sant'Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne e bambini, ed attuato con modalità efferate, in totale dispregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile, anche in tempo di guerra» ha «provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva - per l'inimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltà - una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile»).

Cass. pen. n. 20681/2007

Le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio nel processo per reati ambientali, dal momento che l'espressa previsione legislativa della possibilità di costituzione di parte civile per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali non esclude l'applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile.

Nei procedimenti penali per reati ambientali è legittima la costituzione di parte civile di più associazioni ambientaliste, ciascuna con un proprio difensore, per l'esercizio dell'azione risarcitoria spettante al Comune e alla Provincia, sicché a ciascuna di dette associazioni va riconosciuto il diritto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla rifusione delle spese processuali.

In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).

Cass. pen. n. 13408/2005

Il danneggiato dal reato è legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento dei danni che assume aver subito, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa, che restano autonome e distinte. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato, ex art. 28 c.p.p., in una fattispecie in cui, con riferimento al reato di lesioni colpose, la persona offesa e il danneggiato dal reato avevano proposto distinte azioni civili, la prima davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni derivanti direttamente dalla condotta illecita, e il secondo in sede penale, costituendosi parte civile, per i danni patrimoniali e morali dallo stesso subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal coniuge-persona offesa, incidenti sulla sua vita familiare e sulla sua persona).

Cass. pen. n. 10081/2005

In tema di obbligazioni nascenti dal reato, poichè l'ordinamento prevede specifici rimedi sia in sede penale (art. 630, comma primo lett. d) c.p.p.) che civile (art. 395, comma primo n. 2 c.p.c.) nel caso in cui la falsa testimonianza abbia determinato un effettivo sviamento dell'attività giudiziaria, il danno derivante dal reato di cui all'art. 372 c.p. non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti dal privato per l'effetto del mendacio. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento alla falsa testimonianza resa in un procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente, ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto alla parte civile i danni provati dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le conseguenti spese di soccombenza, dagli aumentati tempi necessari per ottenere ragione, con esclusione del danno fisico e biologico subito a seguito dell'incidente stesso).

Cass. pen. n. 21677/2004

La risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile anche a favore di un ente pubblico.

Cass. pen. n. 37812/2003

In tema di favoreggiamento, la persona che abbia denunziato la condotta di intralcio alle investigazioni dell'autorità non è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento, poichè non è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia (nel che si identifica il bene offeso dal reato, riferibile in via esclusiva allo Stato), e dunque di una posizione soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 185 c.p. (Fattispecie relativa alla costituzione di parte civile di un agente di polizia, nei cui confronti un superiore gerarchico aveva esercitato pressioni affinchè omettesse indagini e denunzie nei confronti di terze persone).

Cass. pen. n. 33562/2003

La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta «occasionalità necessaria», degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale).

Cass. pen. n. 29214/2003

In tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per l'ente locale comunale un danno sostanziale che lo renda portatore dell'interesse a costituirsi parte civile, atteso che il danno ai terreni privati va tenuto distinto dal danno al territorio ed all'ambiente ex artt. 2043 c.c. e 18 della legge n. 349 del 1986.

Cass. pen. n. 14760/2003

Il delitto di disobbedienza, previsto dall'art. 173 c.p.m.p., è reato monoffensivo contro la disciplina militare ed è diretto a tutelare in via esclusiva la lesione di detta disciplina e, quindi, del vincolo gerarchico e non anche il prestigio del superiore e il rispetto che gli è dovuto; ne consegue che, con riferimento ad esso, non è configurabile un danno civilisticamente apprezzabile in capo al superiore gerarchico il cui ordine sia stato disatteso.

Cass. pen. n. 12731/2003

La responsabilità civile dello Stato per l'attività del pubblico dipendente che abbia arrecato pregiudizio ai terzi è esclusa allorché questa trovi nell'esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalità estranee o addirittura contrarie a quelle della P.A., ma non quando si tratti di attività ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi personali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalità. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità civile del Ministero dell'interno per i danni cagionati, al di fuori dell'orario di servizio, da un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento — non cervellotico, quantunque poco meditato — che si trattasse di un rapinatore, sul rilievo che l'agente anche fuori del servizio è tenuto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla prevenzione e repressione dei reati).

Cass. pen. n. 1031/2003

In tema di obbligazioni nascenti dal reato, la morte di una persona causata dall'altrui fatto illecito non fa acquistare al defunto - e quindi agli eredi - né il diritto al risarcimento del danno biologico né quello al risarcimento del danno per la perdita della vita; nel caso invece in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte dalle stesse causata, essendo configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi che possono quindi agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

Cass. pen. n. 33305/2002

In tema di costituzione di parte civile, la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità tale da fondare una ragionevole aspettativa di un futuro apporto economico, rappresenta legittima causa petendi di un'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice penale competente per l'illecito che ha causato detta lesione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile dei genitori conviventi della persona offesa in un caso di lesioni personali colpose).

Cass. pen. n. 22539/2002

Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ma stabilmente insediate in una zona determinata, atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie.

Cass. pen. n. 2119/2002

In tema di patteggiamento, benché debbano essere ricomprese nel concetto di danno derivante dal reato anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, il giudice può pronunziare condanna alle spese sostenute dalla parte civile solo nei confronti dell'imputato, dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa anche nei confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitorio della vicenda processuale.

Cass. pen. n. 35135/2001

In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, gli affidatari di un minore rimasto vittima di un incidente stradale sono legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale allorché il rapporto di affidamento, al momento del fatto, sia già consolidato e prolungato nel tempo, e si manifesti con caratteristiche di stabilità e tendenziale definitività in modo tale da rendere evidente la sussistenza di una relazione affettiva interpersonale fondata su una duratura comunanza di vita e di interessi, assimilabile nei fatti ad un vero e proprio rapporto familiare, nel quale il minore abbia ricevuto costante ed affettuosa assistenza da parte dell'adulto.

Cass. pen. n. 13048/2000

Ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della P.A. per reato commesso dal dipendente, deve essere accertata l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dall'agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente e che l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito conditio sine qua non del fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione. (Nella fattispecie, relativa ad una serie di reati commessi da agenti di polizia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità civile del Ministero degli interni senza accertare la contestualità tra svolgimento delle mansioni e comportamento criminoso, nonché le relative specifiche connessioni e l'eventuale condotta (anche omissiva) di altri dipendenti dell'amministrazione che avrebbero potuto agevolare la commissione dei reati, e, in particolare, senza valutare se il comportamento degli imputati, ancorché deviato, risultasse in ogni caso inquadrabile nel meccanismo delle attività complessive dell'ente e delle correlative finalità, o, viceversa, avesse determinato una completa responsabilità per la P.A.).

Cass. pen. n. 12505/2000

In tema di risarcimento dei danni derivanti da reato, è irrilevante la mancata citazione di uno tra i responsabili civili, atteso che la scelta del soggetto al quale richiedere il predetto risarcimento spetta alla parte danneggiata e che, trattandosi di obbligazioni ex illicito, vige la regola della solidarietà passiva, sicché il danneggiato può rivolgersi ad uno qualsiasi tra i soggetti obbligati.

Cass. pen. n. 9574/1999

Il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero del presidente del Consiglio dei ministri. Consegue, altresì, che al Ministro della giustizia spetta la legittimazione all'azione di risarcimento per quei danni che offendono la propria sfera istituzionale e che concernono il funzionamento dei servizi e dell'organizzazione comprensiva del personale ausiliario.

Cass. civ. n. 1479/1997

In base al terzo comma dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievi eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato.

Cass. pen. n. 9642/1996

Il danno non patrimoniale — quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona — si realizza nel momento stesso in cui si verifica l'evento dannoso; pertanto è con riferimento a tale momento (qualora non si tratti di illecito permanente) che il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti ed avvenimenti successivi — quale la morte del soggetto leso — che non possono incidere sulla sua determinazione; ne consegue che qualora i congiunti succedano alla persona offesa iure hereditario, hanno diritto alla medesima liquidazione del danno non patrimoniale che spettava al loro dante causa.

Cass. pen. n. 2837/1996

Per l'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno contemplata dall'art. 62 n. 6 c.p. è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva. Ne consegue che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 comma 2 c.p.) deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto — salva la valutazione di congruità rimessa al giudice e fuori del caso di versamento diretto del danaro nelle mani di colui cui spetta — solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona con effetto liberatorio per il debitore al momento del deposito della somma presso la cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso.

Cass. pen. n. 6904/1994

Poiché il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, quest'ultimo che deriva i suoi diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo assicurato, Ne consegue che non è possibile condannare l'ente assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, è l'estromissione dal giudizio della società assicuratrice, citata come responsabile civile, non rivestendo essa tale qualità.

Cass. pen. n. 1503/1993

L'estinzione del reato non fa venir meno l'obbligo del risarcimento del danno, in quanto non si tratta di un effetto automatico, essendo in ogni caso necessario l'intervento di una pronuncia giurisdizionale che dichiari prescritto il corrispondente diritto.

Cass. pen. n. 1048/1992

L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, prima parte, c.p. va intesa in funzione dell'art. 185 c.p. Pertanto essa è applicabile a qualsiasi reato e, quindi, anche a quello di concussione ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o del risarcimento.

Cass. pen. n. 10605/1991

La condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell'imputato e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia ope legis, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede penale. (Nella specie, relativa ad inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha osservato che l'imputato non aveva interesse a dolersi per avere il tribunale omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile).

Cass. pen. n. 5554/1991

Il danno derivante da reato tributario, di cui l'amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento mediante la costituzione di parte civile, non coincide con l'importo del tributo evaso, che tutt'al più può costituire la base per la concreta valutazione del danno stesso. Il danno risarcibile è infatti costituito dallo sviamento e turbamento dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'accertamento tributario.

Cass. pen. n. 6183/1990

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta, il giudice di appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi.

Cass. pen. n. 4169/1990

L'obbligo di restituzione, di cui al primo comma dell'art. 185, c.p., comporta a carico dell'autore del reato non solo l'obbligo della riconsegna delle cose sottratte, ma anche quello della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione preesistente al reato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato ex art. 392 c.p., condannato anche alla remissione in pristino della conduttura, di cui aveva tagliato il tubo, che immetteva acqua potabile in un immobile di proprietà della parte civile, aveva sostenuto che tale provvedimento, per essere di natura possessoria e non risarcitoria, non rientrava nella competenza del giudice penale).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.