Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4821 del 30 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravitą del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., rileva sul piano oggettivo creando l'occasione o determinando l'insorgere del movente dell'azione delittuosa commessa nei suoi confronti. (Fattispecie di omicidio commesso dal proprietario di un fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con l'imputato).

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