Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 18099 del 29 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno morale č affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento.

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