Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1997 del 20 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno ambientale, il privato cittadino abitante in zone circostanti al luogo in cui č stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non č legittimato a costituirsi parte civile per far valere la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio, che comporta un danno risarcibile solo per lo Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile, rilevando che non risultava provato che essa avesse subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti con conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita).

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