Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48461 del 4 dicembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimitą se sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie relativa al risarcimento disposto in favore di un Comune per effetto di un reato di abuso di ufficio).

(massima n. 2)

Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno č implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute pił confacenti ed opportune. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come minaccia aggravata invece che come tentata estorsione la richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalitą violente e minacciose di tipo mafioso).

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