Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33562 del 7 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta «occasionalitą necessaria», degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilitą ed eterogeneitą rispetto ai loro compiti istituzionali, sģ da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalitą attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilitą civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale).

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