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Articolo 12 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Dispositivo dell'art. 12 Codice Penale

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [730c.p.p. ]:

  1. 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
  2. 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria(1);
  3. 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
  4. 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [185-198; c.p.p. 741].

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4(2)(3).

Note

(1) Per quanto riguarda la disciplina speciale degli stupefacenti si rimanda all'art. 85, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
(2) Relativamente ai rapporti tra amnistia (v. 151) e riconoscimento, quest'ultimo è ammissibile solo in relazione ad una sentenza di condanna relativa a un delitto sottoposto nel nostro Stato o in quello estero ad amnistia che lasci sussistere gli effetti penali (si parla di c.d. amnistia impropria).
(3) Le condizioni e i presupposti del riconoscimento sono ulteriormente previsti negli articoli 730 e 732 c.p.p.

Ratio Legis

In tale sede il legislatore affronta il tema del riconoscimento delle sentenze penali straniere.
L'ordinamento italiano accoglie la regola generale dell'ineseguibilità delle sentenze penali straniere. Tale regola non ha valore assoluto e sono pertanto ammesse deroghe, qualora giustificate. Si tratta dei casi in cui la pronuncia comporta conseguenze a carico del condannato suscettibili di essere realizzate nel nostro ordinamento, per uno dei fini secondari previsti tassativamente nella norma in esame e rispondenti per lo più all'esigenza di meglio adeguare il diritto penale italiano alla personalità etico-criminologica del delinquente, salva l'ipotesi di cui al n. 4), che prende in considerazione gli effetti civilistici della sentenza. Si ricordi che il riconoscimento è comunque subordinato, oltre all'irrevocabilità, al ricorrere della doppia incriminabilità ed al rispetto, in sede di emanazione, dei principi di civiltà giuridica.
Infine si tenga conto del fatto che il principio di ineseguibilità dei giudicati penali stranieri ha subito nel tempo delle attenuazioni per effetto di convenzioni internazionali (v. Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi resa esecutiva in Italia con la legge 16 maggio 1977, n. 305).

Spiegazione dell'art. 12 Codice Penale

Al di là di quanto previsto dall'Accordo di Schengen per il riconoscimento delle sentenze degli Stati membri, alla sentenza penale straniera (passata in giudicato) può essere dato riconoscimento non ai fini dell'esecuzione in Italia della pena stricto sensu intesa, quanto piuttosto per dare esecuzione a misure e pene accessorie alla pena decisa con sentenza in uno Stato estero, ovvero quando viene in rilievo il diritto di chiedere un'azione di condanna civile in Italia per un fatto commesso all'estero.

In conseguenza di quanto detto, il riconoscimento della sentenza straniera, non determinando l'esecuzione in Italia della relativa pena, non è impedito dall'estinzione di essa per decorso della prescrizione.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui al n.1), esse presuppongono lo svolgimento di un nuovo giudizio in Italia ed il riconoscimento serve a valutare la personalità del reo e modulare la pena in conseguenza della pericolosità sociale manifestata, anche in precedenza.

Al n. 2) viene concesso al Giudice di poter applicare pene accessorie, come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici, quando, in conseguenza dell'accertamento in merito alla commissione di un reato, in Italia verrebbe applicata una pena accessoria, la quali, si precisa, consegue automaticamente a determinate sentenze di condanna (art. 28 ss).

L'ipotesi di cui al n. 3) è invece strettamente correlata alla pericolosità sociale del reo, cui in Italia potrebbe seguire l'applicazione di misure di sicurezza. Tali misure, per l'ordinamento italiano, non presuppongono necessariamente una sentenza di condanna, ma sono applicabili in base ad una valutazione del Giudice circa la sola pericolosità del soggetto.

Al n. 4) trattasi invece di ipotesi che permettono alla persona offesa di instaurare efficacemente anche in Italia giudizi atti ad ottenere il risarcimento del danno, la restituzione di beni od altri effetti civili per fatti di reato commessi all'estero.

Per il riconoscimento è necessaria l'esistenza di un apposito trattato di estradizione tra i due Stati interessati. In mancanza è necessaria la richiesta del Ministero della Giustizia, tranne nel caso previsto al n. 4), in cui è sufficiente un'istanza della parte interessata al riconoscimento della sentenza straniera.

Massime relative all'art. 12 Codice Penale

Cass. pen. n. 5876/2023

Il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. delle sentenze emesse negli Stati dell'Unione europea, promosso al fine di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12, n. 2, cod. pen., risolvendosi nella imposizione al condannato di un'ulteriore sanzione per lo stesso fatto per il quale egli è stato già giudicato all'estero, trova limite nel divieto del "ne bis in idem" eurounitario, giacché le garanzie convenzionali di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 54 della Convenzione di Schengen mirano a tutelare l'individuo, non solo dalla inflizione di una seconda pena ma, ancor prima, dal pregiudizio di dover subire un secondo processo per lo stesso fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito presuppone che tra i due procedimenti punitivi esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, indimostrata nel caso in scrutinio).

Cass. pen. n. 1644/2022

E' inammissibile l'istanza formulata al fine di ottenere il riconoscimento di una sentenza penale straniera che abbia pronunciato la riabilitazione del condannato relativamente ad una decisione emessa da un giudice italiano, non rientrando detta sentenza fra i provvedimenti espressamente riconoscibili ai sensi dell'art. 12 cod. pen.

Cass. pen. n. 16462/2021

In tema di esecuzione della pena detentiva, qualora il condannato deduca di aver scontato all'estero la pena inflittagli con sentenza emessa in Italia, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare, anche mediante richieste di informazioni all'autorità giudiziaria straniera, il dato storico dell'avvenuta espiazione, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento del giudice straniero che ha disposto l'esecuzione. (Fattispecie in cui l'autorità giudiziaria rumena aveva disposto l'esecuzione della pena risultante a seguito del riconoscimento della continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze rese in Romania ed una sentenza resa in Italia non ancora irrevocabile).

Cass. pen. n. 10572/2021

Le sentenze straniere, anche quando non siano state riconosciute per gli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., possono essere valutate dal giudice quali elementi indicativi della condotta dell'imputato anteriore o susseguente al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di valorizzare la sentenza straniera di condanna, pur se non riconosciuta, al fine di escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche). (Conf. n. 9391 del 1979, Rv. 143383). (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 24/04/2020).

Cass. pen. n. 17502/2020

È inapplicabile la continuazione "in executivis" tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, non riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73. (Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 17/01/2019).

Cass. pen. n. 5256/2019

In tema di riconoscimento della sentenza penale straniera "per gli effetti civili", l'art. 12 cod. pen. si applica sia ai casi in cui rilevi l'esecuzione delle disposizioni civili della sentenza, sia a quelli in cui sia richiesta l'utilizzazione della sentenza in autonomo giudizio civile in Italia per ottenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero agli "altri effetti civili", comprendendo tale espressione tutti gli altri effetti di tipo strettamente privatistico, inclusi l'utilizzo probatorio nel procedimento civile della sentenza irrevocabile di condanna emessa all'estero. (In motivazione, la Corte ha precisato che esula dal giudizio di riconoscimento la verifica della concreta efficacia della sentenza nel giudizio civile, occorrendo un mero vaglio di "idoneità" del titolo straniero ad essere utilizzato a fini civili nel nostro ordinamento, non essendo neppure richiesta l'esistenza di un procedimento in corso). (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 09/05/2019).

Cass. pen. n. 48059/2019

È inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/10/2017).

Cass. pen. n. 25157/2018

Costituisce presupposto per l'inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all'estero, l'eseguibilità della condanna nello Stato, non dovendo, pertanto, essere inserita la pena eseguita interamente all'estero. (In motivazione, la Corte precisato che l'art. 3 del D. Lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.).

Cass. pen. n. 45207/2013

Ai fini delle notificazioni nel procedimento per il riconoscimento di una sentenza penale straniera, è irrilevante l'elezione di domicilio effettuata nel giudizio svolto dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera, trovando invece applicazione le generali prescrizioni previste dall'art. 157 cod.proc. pen., che individuano la località dove effettuare la comunicazione nel luogo ove l'imputato ha dimora.

Cass. pen. n. 30831/2013

La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l'art.12 del codice penale.

Cass. pen. n. 27738/2013

È legittimo il riconoscimento di una sentenza penale straniera anche nella parte relativa a pene accessorie i cui effetti si siano già esauriti. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza straniera contenente condanna alla interdizione legale ed alla sospensione della potestà dei genitori "per tutta la durata della pena).

Cass. pen. n. 14440/2013

La sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell'espressa rinuncia dell'imputato al diritto di ottenere l'esposizione scritta delle ragioni della decisione può essere riconosciuta, agli effetti di cui all'art. 12, comma primo, nn. 1 e 4, c.p., non essendo contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. (Nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano).

Cass. pen. n. 41597/2009

L'imputazione per cui sia intervenuta sentenza penale straniera di condanna, riconosciuta in Italia, non può essere integrata dal giudice dell'esecuzione, neanche "sub specie" di interpretazione del giudicato attraverso il postumo riconoscimento di una circostanza aggravante (ostativa, nella specie, all'applicazione dell'indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241).

Cass. pen. n. 38278/2004

Poiché il riconoscimento delle sentenze penali straniere avviene su richiesta del P.G. presso la Corte d'appello che ha l'obbligo di specificare espressamente gli effetti per i quali è domandato, ne deriva che, se la richiesta viene formulata agli effetti previsti dall'art. 12 c.p.p., la parte non può chiederne l'utilizzo ai fini di procedere al cumulo giuridico, peraltro di competenza esclusiva del P.M.

Cass. pen. n. 12953/2004

Poiché nell'ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, la sentenza penale emessa in un Paese extra-europeo nei confronti di un cittadino italiano non impedisce la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, sempre che il cittadino si trovi nel territorio italiano ed il Ministro della giustizia ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 11, comma secondo c.p. Il pregresso riconoscimento della sentenza penale straniera sullo stesso fatto — eventualmente richiesto dal Ministro della giustizia nel caso in cui non esista trattato di estradizione con lo Stato estero ex art. 12, comma secondo, c.p. — non preclude il possibile esercizio dell'azione penale in Italia, in quanto l'istituto del riconoscimento non comporta il recepimento integrale della decisione straniera, ma produce i limitati effetti tassativamente indicati e non è in relazione di alternatività od incompatibilità con la rinnovazione del giudizio, soprattutto quando il Ministro della giustizia non abbia potuto esercitare contestualmente — per circostanze oggettive — l'eventuale opzione tra i due istituti. (Nel caso all'esame della S.C., il riconoscimento della sentenza penale emessa dalla Corte Suprema del Sud Africa era stato richiesto quando l'imputato si trovava ancora all'estero per l'espiazione della pena colà inflittagli, mentre le condizioni per richiedere il rinnovamento del giudizio, per il delitto di omicidio volontario commesso all'estero, erano divenute sussistenti solo in seguito al suo rientro in Italia).

Cass. pen. n. 46323/2003

Non è applicabile in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest'ultimo nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 c.p., tra i quali non è compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

Cass. pen. n. 3876/1996

Ai fini della revoca di benefici già concessi (sospensione condizionale o indulto), si deve tenere conto anche delle condanne riportate all'estero, se riconosciute in Italia.

Cass. pen. n. 1077/1996

Poiché il termine sentenza contenuto nella formulazione dell'art. 12 c.p. riguarda qualsiasi provvedimento decisorio su un'accusa penale assunta da un'autorità giudiziaria straniera, una volta intervenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il quale ha natura costitutiva, da tale momento ed automaticamente, senza alcun condizionamento quanto al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero si producono nell'ordinamento nazionale gli effetti previsti dalla legge, in relazione ai quali il riconoscimento è stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all'art. 12 citato. Poiché tra tali effetti rientra l'applicabilità dell'art. 29, comma 1, c.p., la sentenza straniera riconosciuta costituisce presupposto per l'applicazione della pena accessoria. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto che, riguardando il riconoscimento una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria spagnola con rito cosiddetto abbreviato, consistente nell'applicazione della pena concordata tra accusa e difesa, del tutto omologo a quello disciplinato dall'art. 444 c.p.p., non era consentita l'applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici).

Cass. pen. n. 1056/1996

Il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione; invero quest'ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emanata in Italia, non può considerarsi «altro effetto penale della condanna» rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma 1, n. 1, c.p

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