Cass. pen. n. 33545/2025
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, non è necessaria, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all'Unione Europea, la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 29934/2025
In sede di esecuzione non possono essere dedotte questioni inerenti al merito del giudizio di riconoscimento di sentenze penali estere (artt. 730 ss. c.p.p.). Ai fini del riconoscimento ex D.Lgs. n. 161/2010 rileva che il fatto sia previsto come reato nell'ordinamento italiano, anche con diversa qualificazione e a prescindere dalla denominazione (art. 10, c. 1, lett. e, D.Lgs. n. 161/2010, con le deroghe di cui all'art. 11 e all'art. 8, c. 1, L. n. 69/2005). A seguito della L. 9 agosto 2024, n. 114, l'art. 346-bis c.p. ha visto ridurre la propria area di rilevanza penale, escludendo le relazioni solo asserite e pretendendo l'uso intenzionale di relazioni esistenti, residuando, tuttavia, la possibile riconduzione dei fatti al genus della truffa ove ricorrano gli elementi tipici (art. 640 c.p.).
Cass. pen. n. 11145/2023
Le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea non possono essere valutate, attraverso il meccanismo del mutuo riconoscimento di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, ai fini dell'applicazione di una pena accessoria. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., promossa ai medesimi fini, deve osservare la garanzia del "ne bis in idem" eurounitario).
Cass. pen. n. 5876/2023
Il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. delle sentenze emesse negli Stati dell'Unione europea, promosso al fine di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12, n. 2, cod. pen., risolvendosi nella imposizione al condannato di un'ulteriore sanzione per lo stesso fatto per il quale egli è stato già giudicato all'estero, trova limite nel divieto del "ne bis in idem" eurounitario, giacché le garanzie convenzionali di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 54 della Convenzione di Schengen mirano a tutelare l'individuo, non solo dalla inflizione di una seconda pena ma, ancor prima, dal pregiudizio di dover subire un secondo processo per lo stesso fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito presuppone che tra i due procedimenti punitivi esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, indimostrata nel caso in scrutinio).
Cass. pen. n. 6954/2022
Nella procedura di riconoscimento della sentenza penale straniera, al fine di far conseguire al giudicato determinati effetti penali, anche punitivi, ex art. 12 cod. pen., è necessario che sia richiesta la sentenza con il meccanismo di cooperazione previsto dall'art. 730, comma 2-bis, cod. proc. pen., esplicitando allo Stato di condanna il motivo della rogatoria, così da permettere allo stesso, per il principio di sovranità, di acconsentire a tali effetti o eventualmente rifiutare la trasmissione per sussistenza di "ne bis in idem".
Cass. pen. n. 671/2022
La Confederazione svizzera non è membro dell'Unione europea e pertanto alla stessa si applicano le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d'Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali. In particolare, viene in considerazione l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, che all'art. 27 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna. Nell'attuare tale disposizione, la legge di ratifica (L. n. 367 del 2001) ha novellato l'art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento.
Cass. pen. n. 15862/2018
Ai fini del riconoscimento di una sentenza penale straniera, non è obbligatorio che la traduzione in lingua italiana della copia della sentenza sia accompagnata da una specifica certificazione di conformità, essendo solo necessario che possano dirsi accertate la conformità della copia alla sentenza straniera e la corrispondenza della traduzione al contenuto della sentenza.
Cass. pen. n. 50616/2013
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera a norma dell'art. 730 c.p.p., che detta la disciplina applicabile in assenza di un accordo in materia con lo Stato da cui proviene il provvedimento, è ammissibile nei confronti di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza nello Stato o dalla loro sottoposizione a procedimento penale in Italia. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza emessa negli Stati Uniti d'America ai fini dell'applicazione della recidiva nei confronti di cittadino da tempo residente all'estero).
Cass. pen. n. 27736/2013
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, primo comma, n. 2, c.p., e 730 e seguenti c.p.p., laddove consentono l'applicazione di pene accessorie discrezionali previste esclusivamente dalla legge italiana in conseguenza del riconoscimento di sentenza penale straniera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per asserita violazione del diritto di difesa derivante dall'assenza di contraddittorio sul punto davanti all'autorità giudiziaria estera, poiché il condannato può esercitare il suo diritto di difesa, deducendo ogni elemento a lui favorevole, davanti al giudice italiano, la cui cognizione deve estendersi alla valutazione circa l'applicabilità delle riferite sanzioni, in ordine sia all'"an" sia al "quantum" temporale.
Cass. pen. n. 16364/2012
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), legge n. 69 del 2005, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 13, comma secondo, D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi. (Fattispecie relativa ad una sentenza contumaciale emessa dall'autorità giudiziaria francese).
Cass. pen. n. 16051/2011
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è legittimamente operato anche in mancanza, agli atti, della copia della sentenza, essendo sufficiente la traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l'autenticità e la cui provenienza è certificata dall'attestazione in calce.
Cass. pen. n. 31515/2004
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la richiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusivamente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l'art. 730 comma secondo c.p.p. gli attribuisce autonomia di azione, e la sua richiesta è sufficientemente motivata anche con il richiamo ai fini di cui all'art. 12 c.p. senza la necessità di ulteriore specificazione
Cass. pen. n. 315/1998
Anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca — e quindi inesigibilità — della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale.
Cass. pen. n. 6490/1998
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la norma di cui all'art. 730, terzo comma, c.p.p., impone, per la richiesta del procuratore generale, il requisito indispensabile della specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, essendo ispirata, rispetto alla previsione del codice abrogato, alla maggior tutela delle esigenze del contraddittorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 c.p.p.; essa si correla, d'altra parte, alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 734 c.p.p., la quale, prescrivendo che la sentenza enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, viene a porre un principio di stretta corrispondenza tra la richiesta del procuratore generale, che è esercizio di azione penale complementare, e la pronuncia del giudice. (In applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha annullato la decisione della corte d'appello che aveva deliberato il riconoscimento di una sentenza penale di condanna, pronunciata all'estero, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, senza che nella richiesta del procuratore generale fossero stati specificati gli effetti ai quali il riconoscimento doveva riferirsi).
Cass. pen. n. 2137/1995
Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 730 c.p.p. impone al procuratore generale presso la corte d'appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato. In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del P.G.).