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Articolo 741 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

Dispositivo dell'art. 741 Codice di procedura penale

1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a considerare ulteriori finalità cui è diretto il riconoscimento della sentenza straniera

Spiegazione dell'art. 741 Codice di procedura penale

Diversamente da quanto disposto dall'art. 734, il quale si riferisce ad ipotesi di condanna generica alle restituzioni o al risarcimento del danno, che verrà poi quantificato dallo stesso giudice del riconoscimento ai sensi dell'art. 651, nella fattispecie delineata dalla norma in commento le disposizioni civili hanno già un contenuto determinato.

Infatti, mentre nel caso previsto dall'art. 734 si agisce per il riconoscimento di una sentenza straniera, al fine poi di farne discendere in Italia gli effetti civili delle restituzioni e del risarcimento, non contenuti nel provvedimento straniero, nell'ipotesi in esame è lo stesso provvedimento straniero ad aver espressamente indicato le conseguenze civilistiche derivanti per effetto della sentenza, per cui l'interessato si avvale direttamente delle statuizioni del giudice straniero, senza la necessità di dover successivamente ricorrere all'autorità giudiziaria italiana per far derivare dal provvedimento riconosciuto gli effetti civili eventualmente ad esso conseguenti.

Massime relative all'art. 741 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 49261/2016

In tema di riconoscimento degli effetti civili di sentenze penali straniere emesse in uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, il modello procedimentale previsto da detta Convenzione, anche alla luce del regolamento CE 414 del 2001, non č esclusivo, ma concorrente con quello previsto dall'art. 741 cod. proc. pen., ove compatibili, dovendo, tuttavia, accordarsi prevalenza alla disciplina convenzionale, essendo necessario che sia prodotta la documentazione richiesta dall'art. 54 della Convenzione e che siano verificate le condizioni ostative di cui all'art. 34, non in tutto coincidenti con quelle previste dall'art. 733 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 741 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussitente l'interesse dei condannati, convenuti, a dolersi del mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 38 della Convenzione di Lugano ai fini del riconoscimento e della dichiarazione di efficacia delle disposizioni civili contenute in una sentenza emessa in Svizzera, rilevando che la procedura prevista dall'art. 741 cod. proc. pen., attivata dalla parte interessata, č interamente connotata dallo svolgimento in contraddittorio che, in quella prevista dalla Convenzione č, invece differito ed eventuale).

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