Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge(1), né con pene che non siano da essa stabilite(2).
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge(1), né con pene che non siano da essa stabilite(2).
La norma accoglie nel sistema codicistico il principio di legalità nella sua accezione formale, in virtù del quale la norma penale è legittima solo ove il suo oggetto sia stabilito da una legge precisa e determinata.
Non trova quindi spazio la concezione sostanziale, propria degli ordinamenti di tipo assolutistico, che invece individua come reato ogni fatto socialmente pericoloso, a prescindere dalla sussistenza di una previsione di legge che lo configuri espressamente come fatto penalmente rilevante.
Il principio, costituzionalizzato attraverso l'art. 25 Cost., è affermato con riferimento al precetto e alla pena tanto quanto alle misure di sicurezza, come confermato dall'art. 199 c.p., ed è giustificato da esigenze di certezza e di salvaguardia del cittadino dagli arbitri del potere esecutivo e giudiziario. La dottrina ritiene che tale principio assuma quattro diverse caratterizzazioni:
Secondo il principio della riserva di legge, l'organo legislativo è l'unico depositario del potere di legiferare in materia penalistica, al fine di possibili abusi del potere esecutivo.
A sua sua volta l'irretroattività, invece, ha la funzione di tutelare il cittadino nei confronti del potere legislativo.
Infine, al fine di proteggere soprusi eventualmente realizzabili dal potere giudiziario, il legislatore ha posto la necessità che la norma sia sufficientemente precisa, determinata (principio di tassatività) e che questa venga applicata sono in relazione ai casi da questa regolati (divieto di analogia), eccetto i casi in cui l'applicazione analogica possa risultare favorevole all'agente (analogia in bonam partem).
Cass. pen. n. 40076/2017
L'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.Cass. pen. n. 6240/2015
L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione.Cass. pen. n. 7505/1994
Il principio di legalità della pena è vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perché pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell'art. 24, comma 2, c.p. che consente l'aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all'uopo ha considerato che il reato ascritto all'epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalità della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo).Cass. pen. n. 435/1994
Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 c.p., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché dettata dall'art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità).Cass. pen. n. 6176/1984
La norma o la prescrizione di rinvio, espressamente richiamata a completamento del precetto, viene a svolgere una funzione integratrice della norma penale in bianco e ad essere, quindi, in essa incorporata. Ne discende che la norma in bianco non è in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. poiché, attraverso il suddetto procedimento di integrazione, la fonte immediata della norma penale resta pur sempre la legge (in senso formale o sostanziale), mentre la norma regolamentare o l'atto della pubblica amministrazione riveste il ruolo di completamento ed integrazione del precetto nei limiti e con il contenuto indicati con sufficiente specificazione dalla norma primaria. (Nella specie tale rapporto di integrazione è stato individuato nell'art. 58 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di P.S. e l'art. 221 del t.u. medesimo, definita norma penale in bianco).Cass. pen. n. 5655/1984
La norma intesa come imperativo o come giudizio ipotetico è sempre un unicum che proviene dal legislatore, il quale, anche quando collega il precetto alla sanzione, pur se attraverso un rinvio ad altre norme, è investito al riguardo di una competenza esclusiva, non esercitabile in funzione surrogatoria dall'interprete della legge. (Fattispecie in tema di reati militari).Cass. pen. n. 5690/1981
Il principio di legalità della pena (art. 1 c.p.) è violato qualora venga applicata una pena non prevista o diversa da quella prevista dalla legge per un determinato reato. Rientra, tuttavia, nel concetto di legalità anche la pena comminata dalle singole fattispecie penali, nonché quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, nelle quali disposizioni, oltre le norme sulle circostanze (aggravanti o attenuanti) va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p.La denominazione di "Rassegna di giurisprudenza e di dottrina", con la precedenza data alla parola giurisprudenza, sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione puntuale sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale, quando è utile riporta anche la casistica, mettendo in evidenza i contrasti e le correlate soluzioni offerte, con... (continua)
Nel volume l’Autore esamina il principio di retroattività della legge penale più favorevole, che – dopo la sentenza “Scoppola” della Corte Europea del 2009 – è ormai ricondotto allo spettro di tutela dell’articolo 7 Cedu (Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo), ed annoverato a pieno titolo fra i diritti fondamentali dell’uomo. L’affermarsi del principio di retroattività in mitius non esclude... (continua)
L'opera offre un panorama completo, dommatico e giurisprudenziale, della tradizionale prima parte di un Trattato di Diritto Penale, ma che, per struttura, si pone come un testo "autonomamente" fruibile e comunque destinato ad uno studio approfondito della legge penale, e quindi non solo dei principi costituzionali che ne regolano genesi, formulazione, vicende, ambiti operativi, destinatari, rapporti logico-strutturali tra norme, ma anche dei numerosi istituti, categorie e situazioni... (continua)