Corte costituzionale sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

I cosiddetti decreti "milleproroghe", che vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi č la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non puō valere il medesimo presupposto della necessitā temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessitā e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalitā eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneitā del d.l., la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessitā e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione. Il principio della sostanziale omogeneitā delle norme contenute nella legge di conversione di un d.l. č pienamente recepito dall'art. 96-bis, c. 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: "Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge". Pertanto, č costituzionalmente illegittimo l'art.2, c. 2-quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in l., con modif., dall'art. 1, c. 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in quanto le norme impugnate, inserite nel corso del procedimento di conversione del D.L. n. 225/2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalitā del medesimo.

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