L’art. 34 c.p. regolamenta la pena accessoria della
decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale. Si tratta della privazione definitiva (in caso di decadenza) o temporanea (in caso di sospensione) della capacità di esercitare i poteri e i doveri che l’
ordinamento giuridico ricollega alla posizione di genitore.
Il comma 1 dell’art. 34 c.p. si concentra sulla
decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Secondo quanto previsto dalla norma in esame, la legge
stabilisce espressamente le ipotesi in cui la condanna importa
automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, si fa riferimento al caso di condanna all’
ergastolo (comma 2 dell’
art. 32 del c.p.) e al caso di condanna per determinati reati (ad esempio, il
delitto di
incesto ex art. 564 del c.p.).
Il comma 3 precisa che, con la decadenza dalla responsabilità genitoriale, si ha non solo la perdita di
poteri di natura personale, ma anche la privazione di
ogni diritto che spetti al genitore sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del cod. civ. (amministrare i beni dei figli
ex art. 320 del c.c. e l’
usufrutto legale sui medesimi a norma dell’
art. 324 del c.c.).
Il
diritto agli alimenti e i
diritti successori non vengono meno perché non costituiscono espressione della responsabilità genitoriale. Tuttavia, in virtù dell’art. 609 nonies del c.p., per i reati di
violenza sessuale ai sensi dell’
art. 609 bis del c.p. e dell’
art. 609 ter del c.p.),
atti sessuali con minorenne
ex (
art. 609 quater del c.p.), corruzione di minorenne di cui all’(
art. 609 quinquies del c.p.) e violenza sessuale di gruppo a norma dell’
art. 609 octies del c.p., la condanna comporta la perdita di questi diritti.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale ha carattere
perpetuo.
Passando alla
sospensione dalla responsabilità genitoriale, il comma 2 dell’art. 34 c.p. stabilisce l’
applicazione automatica di tale pena accessoria in caso di condanna per
delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale. Per autorevole dottrina, tale abuso si ha quando ci sia stata violazione o trascuratezza dei doveri relativi alla responsabilità genitoriale con grave pregiudizio materiale o morale per l’interesse personale o patrimoniale del figlio.
Occorre precisare che, nel corso degli anni, il comma in analisi è stato oggetto di varie
dichiarazioni di parziale incostituzionalità in relazione a specifiche figure di reato (Corte cost., sent. n. 31 del 2012; Corte cost., sent. n. 7 del 2013; Corte cost., sent. n. 102 del 2020). Da ultimo, la
Corte costituzionale (
Corte cost., sent. n. 55 del 2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto
ex comma 2 dell’
art. 572 del c.p. – commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale – comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.
I vari interventi della Corta si basano sulla medesima considerazione: la sospensione della responsabilità genitoriale non esaurisce i propri effetti sul
condannato, ma li estende anche ai soggetti che hanno una relazione con questo e che potrebbero subire un danno dall’applicazione automatica, senza una valutazione di quale sia – in concreto – il migliore interesse del minore.
La sospensione dall’esercizio della stessa è
temporanea. Infatti, in caso di condanna per
delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, la norma in esame prevede che la durata della sospensione sia
doppia rispetto a quella della reclusione inflitta.
Peraltro, il comma 3 dell’
art. 32 del c.p. stabilisce che, salvo che il giudice disponga altrimenti, la
condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni produce – durante la pena – la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Dunque, in tal caso, la pena accessoria ha la
stessa durata della pena principale inflitta.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 34 c.p., durante la sospensione, si ha non solo la privazione temporanea di
poteri di natura personale, ma anche l’incapacità di esercitare di
qualsiasi diritto che spetti al genitore sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del cod. civ..
L’ultimo comma disciplina il rapporto tra la pena accessoria in esame e la
sospensione condizionale della pena. A norma del comma 1 dell’
art. 166 del c.p., nel caso di concessione della
sospensione condizionale della pena, i suoi effetti si estendono anche alle
pene accessorie. Il comma 5 dell’art. 34 c.p. prevede che, in tal caso,
gli atti del procedimento siano
trasmessi al tribunale dei minorenni per l’adozione dei provvedimenti più opportuni per il minore.
Infine, se la decadenza o sospensione colpisce
solo uno dei genitori, la responsabilità genitoriale viene esercitata dall’altro genitore (
art. 317 del c.c.), se esistente; in alternativa, la responsabilità genitoriale è esercitata dal tutore nominato
ad hoc (
art. 346 del c.c.).
Infine, nel caso in cui il condannato sia
minore, a questi non verrà applicata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Però, l’
art. 98 del c.p. prevede che, nei casi stabiliti dalla legge e se la pena inflitta non è inferiore a cinque anni, il minore può comunque incorrere nella
sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.