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Articolo 34 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 03/07/2025]

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

Dispositivo dell'art. 34 Codice Penale

(1)La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale(2).

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione(3) dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta(6).

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile(4).

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incap acità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [19 n. 6].

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori(5).

Note

(1) L’art. 93 del d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013 ha sostituito, nella rubrica e nel testo, alla parola “potestà” e alle parole “potestà dei genitori” le parole “responsabilità genitoriale”. In precedenza, l’articolo in esame era stato già sostituito dall’art. 122 della L. n. 689 del 24 novembre 1981 che aveva sostituito alla “patria potestà” la potestà dei genitori.
(2) Con il termine decadenza si indica un provvedimento duraturo, teso a perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
(3) Con il termine sospensione si indica un provvedimento provvisorio che viene meno quando è decorso il termine previsto ex lege o qualora vengano meno quei presupposti che vi hanno dato luogo. La sospensione è discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai 5 anni; è automatica se c'è stato abuso della responsabilità genitoriale.
(4) La perdita della responsabilità genitoriale è conseguenza della condanna all'ergastolo, nonché della condanna per delitti contro moralità pubblica e buon costume, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante, per incesto e per soppressione, alterazione o occultamento di stato.
(5) Il comma in esame è stato aggiunto successivamente dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

Ratio Legis

La norma trova la propria giustificazione nell’esigenza di tutelare il figlio minore da eventuali condotte delittuose realizzate da uno o entrambi i genitori al fine di assicurargli un’adeguata cura dei suoi interessi personali e patrimoniali.

Spiegazione dell'art. 34 Codice Penale

L’art. 34 c.p. regolamenta la pena accessoria della decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale. Si tratta della privazione definitiva (in caso di decadenza) o temporanea (in caso di sospensione) della capacità di esercitare i poteri e i doveri che l’ordinamento giuridico ricollega alla posizione di genitore.

Il comma 1 dell’art. 34 c.p. si concentra sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, la legge stabilisce espressamente le ipotesi in cui la condanna importa automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, si fa riferimento al caso di condanna all’ergastolo (comma 2 dell’art. 32 del c.p.) e al caso di condanna per determinati reati (ad esempio, il delitto di incesto ex art. 564 del c.p.).

Il comma 3 precisa che, con la decadenza dalla responsabilità genitoriale, si ha non solo la perdita di poteri di natura personale, ma anche la privazione di ogni diritto che spetti al genitore sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del cod. civ. (amministrare i beni dei figli ex art. 320 del c.c. e l’usufrutto legale sui medesimi a norma dell’art. 324 del c.c.).

Il diritto agli alimenti e i diritti successori non vengono meno perché non costituiscono espressione della responsabilità genitoriale. Tuttavia, in virtù dell’art. 609 nonies del c.p., per i reati di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis del c.p. e dell’art. 609 ter del c.p.), atti sessuali con minorenne ex (art. 609 quater del c.p.), corruzione di minorenne di cui all’(art. 609 quinquies del c.p.) e violenza sessuale di gruppo a norma dell’art. 609 octies del c.p., la condanna comporta la perdita di questi diritti.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale ha carattere perpetuo.

Passando alla sospensione dalla responsabilità genitoriale, il comma 2 dell’art. 34 c.p. stabilisce l’applicazione automatica di tale pena accessoria in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale. Per autorevole dottrina, tale abuso si ha quando ci sia stata violazione o trascuratezza dei doveri relativi alla responsabilità genitoriale con grave pregiudizio materiale o morale per l’interesse personale o patrimoniale del figlio.

Occorre precisare che, nel corso degli anni, il comma in analisi è stato oggetto di varie dichiarazioni di parziale incostituzionalità in relazione a specifiche figure di reato (Corte cost., sent. n. 31 del 2012; Corte cost., sent. n. 7 del 2013; Corte cost., sent. n. 102 del 2020). Da ultimo, la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 55 del 2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex comma 2 dell’art. 572 del c.p. – commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale – comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

I vari interventi della Corta si basano sulla medesima considerazione: la sospensione della responsabilità genitoriale non esaurisce i propri effetti sul condannato, ma li estende anche ai soggetti che hanno una relazione con questo e che potrebbero subire un danno dall’applicazione automatica, senza una valutazione di quale sia – in concreto – il migliore interesse del minore.

La sospensione dall’esercizio della stessa è temporanea. Infatti, in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, la norma in esame prevede che la durata della sospensione sia doppia rispetto a quella della reclusione inflitta.

Peraltro, il comma 3 dell’art. 32 del c.p. stabilisce che, salvo che il giudice disponga altrimenti, la condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni produce – durante la pena – la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Dunque, in tal caso, la pena accessoria ha la stessa durata della pena principale inflitta.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 34 c.p., durante la sospensione, si ha non solo la privazione temporanea di poteri di natura personale, ma anche l’incapacità di esercitare di qualsiasi diritto che spetti al genitore sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del cod. civ..

L’ultimo comma disciplina il rapporto tra la pena accessoria in esame e la sospensione condizionale della pena. A norma del comma 1 dell’art. 166 del c.p., nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, i suoi effetti si estendono anche alle pene accessorie. Il comma 5 dell’art. 34 c.p. prevede che, in tal caso, gli atti del procedimento siano trasmessi al tribunale dei minorenni per l’adozione dei provvedimenti più opportuni per il minore.

Infine, se la decadenza o sospensione colpisce solo uno dei genitori, la responsabilità genitoriale viene esercitata dall’altro genitore (art. 317 del c.c.), se esistente; in alternativa, la responsabilità genitoriale è esercitata dal tutore nominato ad hoc (art. 346 del c.c.).

Infine, nel caso in cui il condannato sia minore, a questi non verrà applicata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Però, l’art. 98 del c.p. prevede che, nei casi stabiliti dalla legge e se la pena inflitta non è inferiore a cinque anni, il minore può comunque incorrere nella sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Massime relative all'art. 34 Codice Penale

Corte cost. n. 55/2025

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. L'art. 34, comma 2, c.p. è costituzionalmente illegittimo in quanto non permette al giudice di valutare attentamente se, dopo la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi, in presenza di minori e con abuso della responsabilità genitoriale (art. 572, comma 2, c.p.), sia nell'interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale; tale automatica applicazione è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., in quanto il rigido automatismo che impone di applicare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale non consente al giudice di valutare attentamente l'interesse del minore nell'interrompere temporaneamente, o mantenere, la relazione con il genitore, nonostante la condanna. L'interesse del minore, infatti, può essere in concreto meglio protetto senza sospendere la responsabilità genitoriale, dalla quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore.

Cass. pen. n. 34504/2020

Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall'art. 34 cod. pen., integra abuso di tale responsabilità, in caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la condotta vessatoria, rivolta nei confronti dell'altro genitore, che coinvolga solo indirettamente i figli minori, costringendoli ad assistere ad una violenza sopraffattrice destinata ad avere ripercussioni sulla loro crescita ed evoluzione psicofisica.

Cass. pen. n. 29672/2020

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.

Cass. pen. n. 5432/1992

La mancata indicazione di durata della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale non ne comporta la nullità, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilità alcuna di determinazione da parte del giudice.

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