(massima n. 1)
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. L'art. 34, comma 2, c.p. è costituzionalmente illegittimo in quanto non permette al giudice di valutare attentamente se, dopo la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi, in presenza di minori e con abuso della responsabilità genitoriale (art. 572, comma 2, c.p.), sia nell'interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale; tale automatica applicazione è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., in quanto il rigido automatismo che impone di applicare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale non consente al giudice di valutare attentamente l'interesse del minore nell'interrompere temporaneamente, o mantenere, la relazione con il genitore, nonostante la condanna. L'interesse del minore, infatti, può essere in concreto meglio protetto senza sospendere la responsabilità genitoriale, dalla quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore.