Corte costituzionale sentenza n. 55 del 22 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell’ordinamento, della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, cosicché il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto. La disposizione censurata dal Tribunale di Siena, sez. penale, pone invece l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi. Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni.

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