Cass. pen. n. 4561/2023
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, (Rigetta, Corte Appello L'Aquila, 14/10/2022)
Cass. pen. n. 32255/2020
In tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilità delle intercettazioni. (Rigetta, Trib. Libertà Napoli, 12/06/2020)
Cass. pen. n. 35443/2020
Non costituisce causa di nullità, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di incompatibilità indicate dall'art. 144 cod. proc. pen., la nomina quale interprete di un soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il medesimo incarico quale ausiliario di polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari, ancorchè non iscritto nell'apposito albo professionale. (Rigetta, Corte Appello Roma, 03/06/2019)
Cass. pen. n. 23021/2017
In tema di indagini preliminari, può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità. (Fattispecie nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l'escussione a sommarie informazioni dell'altro).
Cass. pen. n. 17905/2015
La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate).
Cass. pen. n. 3055/2013
Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario"
Cass. pen. n. 18268/2011
Sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate a norma dell'art. 268, comma 7, c.p.c.
Cass. pen. n. 3602/2008
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.
Cass. pen. n. 35696/2006
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.
Cass. pen. n. 43236/2001
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia (essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge) il disposto di cui all'art. 144, comma 1, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete.