(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitą ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attivitą di interprete, non essendo una tale incompatibilitą compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacitą a testimoniare, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilitą del testimone a prestare ufficio di interprete, (Rigetta, Corte Appello L'Aquila, 14/10/2022)