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Articolo 35 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

Dispositivo dell'art. 35 Codice Penale

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità(1).

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni [79, 139, 140].

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto(2)(3)(4).

Note

(1) Tale pena accessoria consegue solo in caso di condanna per contravvenzione e si configura come incapacità temporanea all'esercizio dell'attività colpita dalla sanzione, dalla durata discrezionalmente prevista dal giudice.
(2) Nella sostanza tale pena accessoria rimanda la corrispondente interdizione di cui all'art. 30, con la precisazione però che la sospensione potrà essere irrogata solo in caso di arresto non inferiore ad 1 anno. Non si applicherà nel caso di contravvenzione punita con l'ammenda.
(3) Per alcune ipotesi di sospensione, si rimanda all'art. 59, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2033, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, all'art. 70, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per i reati coinvolgenti stupefacenti.
(4) Articolo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Ratio Legis

La norma prevede un'ipotesi di pena accessoria, da comminarsi però in relazione alla commissione di una contravvenzione.

Spiegazione dell'art. 35 Codice Penale

La norma in esame disciplina la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, la quale consegue ad una condanna per contravvenzione, commessa con abuso dei poteri e dei doveri inerenti la professione o l'arte stessa, quando venga inflitta la pena dell'arresto per un periodo superiore ad un anno.

È importante sottolineare che ai fini della pena accessoria in esame rilevano solamente le professioni c.d. “vigilate”, ovvero per le quali è necessario uno speciale permesso od una speciale autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione priva temporaneamente il condannato della capacità di esercitare o gli preclude, sempre per il periodo della sospensione (il quale ha una durata minima di tre mesi e massima di tre anni) la possibilità di ottenere l'autorizzazione, il permesso o la licenza.

All'applicazione della pena accessoria in esame non osta il fatto che il questore, a seguito del fatto per il quale si è proceduto penalmente, abbia disposto la sospensione della licenza (Cass. Sent. n. 9053/1978).

Massime relative all'art. 35 Codice Penale

Cass. pen. n. 49499/2013

Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 cod. pen., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma secondo cod. pen., indipendentemente dall'entitā della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 cod. pen.

Cass. pen. n. 8951/1984

Le pene accessorie dell'interdizione temporanea o sospensione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere non sono applicabili nei confronti di colui che abbia venduto o messo in vendita merci ovvero che abbia offerto od eseguito servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi (Cip). La normativa vigente in materia riserva infatti all'esclusiva competenza del ministro e del presidente del comitato il potere di sospendere il denunciato dall'attivitā che abbia dato luogo all'infrazione o di escluderlo dalle assegnazioni di determinate materie, prodotti e di contingenti di esportazione e di importazione e dalla concessione dei relativi permessi, nonché dalle gare previste dal regolamento per la contabilitā generale dello Stato.

Cass. pen. n. 9053/1978

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza ex lege della condanna; alla sua applicazione non osta, pertanto, la circostanza che, a seguito del fatto per cui č processo, il questore abbia comminato la sospensione della licenza. Quest'ultima misura, ha, infatti, solo natura cautelare.

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