Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione(1), arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere [33](2)(3).
Note
(1)
Per "abuso della professione" deve intendersi un uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il diritto è stato concesso, seguito da un comportamento contra legem particolarmente grave sia dal lato oggettivo, per la gravità del fatto, sia da quello soggettivo, per la maggiore intensità del dolo. La norma in esame tratta dell'ipotesi specifica di delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.In tali situazioni viene ad applicarsi la pena accessoria dell'interdizione temporanea. Si ricordi poi che la giurisprudenza ritiene che siano applicabili sia la interdizione dai pubblici uffici che quella professionale quando il soggetto sia al contempo pubblico ufficiale ed esercente una professione e le due situazioni siano inscindibili. Per esemplificare si pensi ad un notaio condannato per peculato (art. 314 del c.p.).
(2)
Tra l'abuso del potere (o la violazione del dovere) ed il reato commesso deve esistere un nesso di strumentalità: non è sufficiente la semplice occasionalità ma, almeno, che la commissione del reato sia stata facilitata proprio dall'esercizio della funzione o del servizio. L'abuso del potere non è da confondere con l'abuso della qualità (per es.: (v. 317)). Analoghe considerazioni valgono per l'abuso di una professione, arte etc.
(3)
La disposizione non si applica nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione,o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, come prevede art. 33 del c.p.