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Articolo 428 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Dispositivo dell'art. 428 Codice di procedura penale

(1)1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello(2):

  1. a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593 bis, comma 2(3);
  2. b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

__________________

(1) Tale articolo è sotto profondamente modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 38, L. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 3 agosto 2017.
(3) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 06/02/2018, n. 11 con decorrenza dal 06/03/2018.
(4) Comma così modificata dall'art. 23, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Riguardo la disciplina transitoria, l'art. 88-ter, comma 1 del citato d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che le modifiche all'art. 428 c.p.p., in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto (cioè, il 30 dicembre 2022).

Ratio Legis

In un'ottica di garanzia, anche la sentenza di non luogo a procedere può essere soggetta a impugnazione.

Spiegazione dell'art. 428 Codice di procedura penale

L’art. 428 c.p.p. regolamenta l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

Il comma 1 stabilisce che, in linea generale, è possibile proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.
C’è un’eccezione alla regola generale: ai sensi del comma 3-quater (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), non sono appellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Prima della riforma, era prevista l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa. Questa modifica ha il chiaro scopo di ridurre il carico processuale.

Come previsto dal comma 1, nei casi di appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, legittimati a proporre appello sono i seguenti soggetti:
  • il procuratore della Repubblica e il procuratore generale (quest’ultimo solo nei casi ex comma 2 dell’art. 593 bis del c.p.p.: ossia, nei casi di avocazione e quando il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento);
  • l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che lui non lo ha commesso. Infatti, mentre l’imputato non ha alcun interesse ad appellare la sentenza nel caso in cui venga dichiarato che il fatto non sussiste o che non è stato lui a commetterlo, tale interesse può esserci nelle altre ipotesi (come, ad esempio, il caso in cui l’imputato venga prosciolto per estinzione del reato, ma lui preferisce ottenere una declaratoria che accerti la mancanza di responsabilità);

Ancora, il comma 2 precisa che l’appello può essere proposto anche dalla persona offesa, ma solo nei casi di nullità di cui all’art. 419, comma 7 c.p.p. (ad esempio, quando non sia stata avvisa della celebrazione dell’udienza preliminare o non sia stata avvisata in tempo, almeno dieci giorni prima).

Poi, ai sensi del comma 3, sull’impugnazione decide la Corte di Appello in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 del c.p.p..
Peraltro, sempre il comma 3 distingue a seconda che l’appello sia stato proposto dal pubblico ministero o dall’imputato.
In caso di appello del pubblico ministero, la Corte o conferma la sentenza impugnata o non conferma la sentenza impugnata: in quest’ultima ipotesi, o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato oppure pronuncia il decreto che dispone il giudizio e forma il fascicolo per il dibattimento, secondo gli artt. 429 e 431 c.p.p..
In caso di appello dell’imputato, la Corte o conferma la sentenza impugnata o non conferma la sentenza impugnata: in quest’ultima ipotesi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

Come precisato dal comma 3-bis, l’imputato e il procuratore generale possono proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, ma solo per i motivi di cui alle lett. a), b), c) del comma 1 dell’art. 606 del c.p.p.. Il comma 3-ter precisa che, sull’impugnazione, decide la Cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 611 del c.p.p..

Si deve precisare che la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a passare in giudicato. Pertanto, una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione, la sentenza di non luogo a procedere acquista un’efficacia preclusiva allo stato degli atti: cioè, tale sentenza può comunque essere soggetta a revoca (artt. 434 e ss. c.p.p.), ma, in assenza di tale revoca, il pubblico ministero non potrebbe più validamente esercitare l’azione penale per il medesimo fatto e nei confronti degli stessi soggetti.

Massime relative all'art. 428 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29520/2018

Va qualificato come appello il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del G.u.p. di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., in quanto l'art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l'art. 428, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cassazione contro tale sentenza, prevedendone l'appellabilità.

Cass. pen. n. 27538/2018

La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale).

Cass. pen. n. 20535/2018

La parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in relazione al delitto di falsa testimonianza, trattandosi di reato rispetto al quale persona offesa è solo lo Stato.

Cass. pen. n. 10142/2018

La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tale ipotesi, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile.

Cass. pen. n. 16614/2017

L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra.

Cass. pen. n. 31968/2013

La persona offesa, la cui costituzione di parte civile sia stata esclusa dal Gup in sede di udienza preliminare, non è legittimata ad impugnare né il provvedimento di esclusione, né la sentenza di non luogo a procedere.

Cass. pen. n. 25695/2008

Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata.

Cass. pen. n. 16908/2007

L'annullamento della sentenza di non luogo a procedere per accoglimento del ricorso della parte civile deve essere disposto senza rinvio, non potendo comportare, in assenza del ricorso del pubblico ministero, né il rinvio al tribunale per un nuovo esame da parte del giudice dell'udienza preliminare, né il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 5698/2007

La previsione della legittimazione della persona offesa costituita parte civile alla proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, per motivi ulteriori rispetto alla violazione del contraddittorio, deve essere di stretta interpretazione e non estensibile alla parte civile che non sia anche persona offesa. E ciò, in quanto la impugnazione in questione viene ritenuta destinata solo alla tutela degli interessi penalistici della persona offesa. (Nella fattispecie concreta, relativa a denuncia di falsità di un testamento olografo, la Corte ha ritenuto che alla denunciante, poi costituitasi parte civile, non fosse riconoscibile la qualità di persona offesa, dal momento che i reati di falso, salvo che per le ipotesi procedibili a querela, sono posti esclusivamente a tutela della fede pubblica; conseguentemente ne è stata esclusa la legittimazione al ricorso per cassazione). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 4327/2004

La morte dell'imputato, prosciolto dal giudice delle indagini preliminari in applicazione degli artt. 425 e 129 c.p.p. con sentenza non definitiva, perché impugnata con ricorso per cassazione dalla parte offesa ai sensi dell'art. 428, comma terzo c.p.p., operando come causa di estinzione del reato, determina il venir meno dell'interesse della parte offesa all'impugnazione proposta, che deve essere dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma quarto e 591, lett. a) c.p.p.

Cass. pen. n. 1798/2003

Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado d'appello (art. 428, commi 2 e 8, c.p.p.), è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, dell'art. 544, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 45275/2001

Il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme anche se la motivazione sia esuberante e non strettamente funzionale alla vocatio in jus, potendosi in tal caso, a norma degli artt. 431 e 491 c.p.p., disporre lo stralcio di parti di tale motivazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che il decreto che dispone il giudizio non cessa di essere tale solo perché emesso al termine del percorso valutativo espresso dal giudice di appello per confutare le ragioni che avevano indotto il Gup a pronunciare sentenza di non luogo a procedere e che la possibile influenza sul giudice del dibattimento è questione di mero fatto e rilevante solo ai fini di un eventuale stralcio di parti esuberanti della motivazione).

Cass. pen. n. 243/1999

Nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso per saltum avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., deducendo a sostegno del gravame oltre che il vizio di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte in ipotesi di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l'ha proposto, sicché non è applicabile il principio di conservazione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, quinto comma, c.p.p., ma piuttosto deve farsi riferimento all'istituto della conversione che, nel caso, deve trovare necessaria operatività ex art. 569, terzo comma, c.p.p., di modo che il ricorso per cassazione si converte automaticamente in appello

Cass. civ. n. 4693/1995

Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, salva l'eventualità contemplata nel secondo comma di detto articolo (redazione e lettura integrale della sentenza all'atto della decisione), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, nulla rilevando in contrario la previsione di un termine speciale per la redazione (quando questa non sia immediata), della motivazione a sostegno della sentenza in questione.

Cass. pen. n. 4693/1995

Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, salva l'eventualità contemplata nel secondo comma di detto articolo (redazione e lettura integrale della sentenza all'atto della decisione), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, nulla rilevando in contrario la previsione di un termine speciale per la redazione (quando questa non sia immediata), della motivazione a sostegno della sentenza in questione.

Cass. pen. n. 2863/1994

Alla stregua dell'art. 428, comma 3, c.p.p. la persona offesa dal reato può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'udienza preliminare solo nei casi di nullità relativi alla notifica dell'avviso dell'udienza stessa. Contro la detta sentenza non può proporre impugnazione neppure la persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., poiché tale norma concerne unicamente le sentenze di condanna e di proscioglimento pronunciate in giudizio. L'art. 591, comma 4, c.p.p., poi, stabilisce che quando l'inammissibilità non è stata rilevata dal giudice dell'impugnazione «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». Conseguentemente, spetta al giudice del giudizio il potere di rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, dopo il provvedimento di rinvio a giudizio della corte d'appello che abbia erroneamente accolto l'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro una siffatta sentenza. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).

Cass. pen. n. 1471/1994

Nel caso di impugnazione proposta avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, il giudice di secondo grado che rilevi che il primo giudice si è pronunciato su un fatto corrispondente a quello contestato nel capo di imputazione, ma diverso da quello in un secondo momento allegato dal pubblico ministero ed in concreto emerso, non può adeguare la propria decisione alle nuove risultanze allegate, pena la violazione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza, ma deve applicare in via analogica l'art. 604 c.p.p. e dunque annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione a Gup diverso da quello che ha pronunciato la decisione gravata, così da ricreare le condizioni che a norma dell'art. 423 c.p.p. consentono la nuova contestazione.

Cass. pen. n. 1173/1994

L'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza pronunziata dal giudice per le indagini preliminari — dichiarativa «di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste» — devolve al giudizio della corte di appello competente il punto riguardante la configurabilità, o meno, di tutti gli estremi del reato contestato ai fini specifici del riesame della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. Non possono, pertanto, ritenersi ostative alla globalità di tale effetto devolutivo né le argomentazioni dell'impugnante che risultino circoscritte ad alcuni estremi della fattispecie, né la motivazione del Gip, eventualmente orientata verso altri estremi. Infatti, solo il profilo decisionale afferente al «punto» oggetto dell'impugnativa è regolato dal principio devolutivo preposto al giudizio di appello, mentre i momenti argomentativi e motivazionali, di norma, ne sono estranei.

Cass. pen. n. 2312/1993

Il termine per impugnare le sentenze di non luogo a procedere è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, primo comma, lettera a) c.p.p. che riguarda tutti i provvedimenti camerali e non solo le ordinanze.

Cass. pen. n. 1946/1993

Alla stregua dell'art. 428, terzo comma c.p.p., la persona offesa dal reato può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'udienza preliminare solo nei casi di nullità relativi alla notifica dell'avviso dell'udienza stessa. Contro la suddetta sentenza non può proporre impugnazione neppure la persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., poiché tale norma concerne unicamente le sentenze di condanna e di proscioglimento pronunciate in giudizio. Ed infatti la sentenza n. 68/91 Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 233, secondo comma, norme di coordinamento c.p.p., laddove prevede che il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p., non vale ad estendere il diritto di impugnazione della parte offesa costituita parte civile oltre i limiti normativamente sanciti dal predetto art. 577.

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