Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1946 del 8 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla stregua dell'art. 428, terzo comma c.p.p., la persona offesa dal reato può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'udienza preliminare solo nei casi di nullità relativi alla notifica dell'avviso dell'udienza stessa. Contro la suddetta sentenza non può proporre impugnazione neppure la persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., poiché tale norma concerne unicamente le sentenze di condanna e di proscioglimento pronunciate in giudizio. Ed infatti la sentenza n. 68/91 Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 233, secondo comma, norme di coordinamento c.p.p., laddove prevede che il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p., non vale ad estendere il diritto di impugnazione della parte offesa costituita parte civile oltre i limiti normativamente sanciti dal predetto art. 577.

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