Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 243 del 11 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso per saltum avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., deducendo a sostegno del gravame oltre che il vizio di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte in ipotesi di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l'ha proposto, sicché non è applicabile il principio di conservazione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, quinto comma, c.p.p., ma piuttosto deve farsi riferimento all'istituto della conversione che, nel caso, deve trovare necessaria operatività ex art. 569, terzo comma, c.p.p., di modo che il ricorso per cassazione si converte automaticamente in appello

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