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Articolo 427 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Condanna del querelante alle spese e ai danni

Dispositivo dell'art. 427 Codice di procedura penale

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela [336-340] della persona offesa [90], con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [542, 691](1).

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto(2). Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte [541 2].

3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda [541 2].

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile [568 4].

5. Se il reato è estinto per remissione della querela [152 c.p.], si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4(3).

Note

(1) Il primo comma dichiarato illegittimo dalla Corte Cost., con sent. 21 aprile 1993, n. 180, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante ed in seguito, con sent. 3 dicembre 1993, n. 423 nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.
(2) In caso di costituzione di parte civile del querelante vi sono ulteriori spese costituite dalla necessità dei soggetti convenuti di difendersi, oltre che dall'accusa penale, anche dalle pretese civili risarcitorie.
(3) In tale ipotesi, il remittente risponde delle spese del procedimento, eccetto nel caso in cui nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.

Ratio Legis

La sentenza di non luogo a procedere può presentare dei contenuti eventuali, come ad esempio la pronuncia sulle spese del procedimento, la qual risponde alla precisa finalità di disincentivare i cittadini dalla proposizione di querele temerarie che possono creare non solo un danno economico allo Stato, ma anche occupare inutilmente le aule giudiziarie.

Spiegazione dell'art. 427 Codice di procedura penale

Premesso che l'articolo precedente disciplina i contenuti necessari della sentenza di non luogo a procedere, esistono due tipologie di contenuti eventuali.

La prima è la pronuncia di falsità di atti o di documenti di cui all'art. 537; la seconda è la pronuncia sulle spese.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la norma in commento stabilisce che qualora l'imputato venga prosciolto per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, il querelante è condannato:

  • al pagamento delle spese anticipate dallo Stato;


  • in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato o del responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

Premesso che l'art. 428 prevede un'apposito mezzo di impugnazione avverso la pronuncia sulle spese, la norma in commento è stata oggetto di interesse da parte della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito il principio secondo cui non vi dev'essere un automatismo nella condanna alle spese, bensì è necessario valutare se il querelante abbia agito colposamente, non potendosi limitare il diritto di querela. Una condanna di tipo automatico alle spese andrebbe chiaramente contro l'interesse dello Stato nei confronti dell'accertamento dei fatti di reato, dato che il querelante dovrebbe temere ogni volta di essere condannato alle spese.

Per contro, in caso di remissione della querela, che spesso consegue ad una trattativa stragiudiziale tra querelante e querelato, è quest'ultimo a dover sostenere le spese del procedimento, dovendosi infatti applicare l'art. 340 comma 4.

Massime relative all'art. 427 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 46779/2011

L'erronea qualificazione giuridica dell'atto da parte del privato come querela anziché, più correttamente, come denuncia, in relazione a reato procedibile d'ufficio, non determina la condanna di quest'ultimo alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato con le formule previste dagli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alla figura del querelante. (In motivazione la Corte ha precisato che non assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunciante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi del querelante, costituitosi parte civile, non è causa di condanna al pagamento delle spese processuali). (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Salerno, 28/09/2010).

Cass. pen. n. 7182/2011

È inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad un appello proposto dal P.G. avverso una sentenza di non luogo a procedere, trasmesso dalla Corte d'appello per competenza alla Corte di cassazione, previa riqualificazione del gravame come ricorso per cassazione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Bergamo, 1 aprile 2008).

Cass. pen. n. 27494/2009

La condanna del querelante alle spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta da un motivato giudizio sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. (Annulla in parte s.r., Trib. Treviso sez. dist. Conegliano, 22 marzo 2006).

In tema di reati perseguibili a querela, la possibilità di condanna del querelante alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato assolto è sempre subordinata ad una domanda dello stesso imputato, la cui mancanza non può essere sostituita neppure dalla richiesta del pubblico ministero. (Annulla in parte s.r.,Trib.Treviso s.d. Conegliano, 22 marzo 2006)

Cass. pen. n. 41476/2005

La parte civile ha sempre diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., contro i capi delle sentenze che la condannano al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Nell'enunciare il principio, le Sezioni Unite hanno rilevato che per la parte civile, a differenza di quanto avviene per il querelante con gli artt. 542 e 427, comma quarto, c.p.p., non esiste una norma che le attribuisca altrimenti il potere di impugnare le disposizioni della sentenza che la condannino al pagamento delle spese anticipate dallo Stato).

Cass. pen. n. 31728/2004

In tema di risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile, la colpa grave, rilevante a tal fine, quando si tratti di reato perseguibile a querela, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità

L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche.

Cass. pen. n. 7836/1999

In caso di condanna del querelante alle spese a seguito della assoluzione del querelato, con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», anziché quella corretta «perché il fatto non costituisce reato», la Corte di cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula (in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) non ha influenza sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma l'intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza (di assoluzione perché il fatto non sussiste). Infatti, al querelante vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione all'impugnazione entro gli stretti limiti concernenti la condanna alle spese anticipate dallo Stato, nel quadro di un rapporto in cui l'imputato resta estraneo, essendo, nella specie, l'impugnazione diretta esclusivamente a evitare il giudicato nei riguardi del querelante.

Cass. pen. n. 6071/1991

In materia di spese processuali penali, a differenza del processo civile, nei rapporti tra Stato e imputato non vige il principio della soccombenza. La materia è regolata dalle norme del c.p.p. (artt. 479 e 488 c.p.p. abrogato; artt. 425 e 427 nuovo c.p.p.), le quali escludono che lo Stato possa essere chiamato a rifondere le spese sopportate dall'imputato prosciolto o assolto, benché l'assistenza tecnica sia obbligatoria e non gratuita (salva l'ipotesi dell'ammissione al gratuito patrocinio). È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della mancata previsione del rimborso delle spese all'imputato prosciolto o assolto con riferimento all'art. 24 Cost. La predetta norma garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura soltanto ai non abbienti — in coerenza con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. — i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. (Nella specie l'imputato — condannato in primo grado per contrabbando doganale relativo all'importazione di una autovettura, assolto in appello con formula piena, dopo la risoluzione da parte della corte di giusitizia della CEE di questioni attinenti all'art. 95 del trattato — aveva richiesto il rimborso delle spese processuali sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte europea di giustizia, la quale aveva rimesso la statuizione sulle spese al giudice italiano, attesa la natura incidentale nel procedimento comunitario).

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