La rigida ripartizione operata dal
legislatore in merito alla fase delle
indagini preliminari e a quella dell'esercizio dell'
azione penale, e quindi alla nozione di procedimento
tout cuort intesa e quella di processo (cha appunto parte dall'esercizio dell'azione penale), si riflette anche nella norma in commento, in cui si disciplina il
momento in cui si assume la qualità di imputato.
Nella prima fase delle indagini infatti, vi è un addebito provvisorio, mentre dopo l'esercizio dell'azione penale l'addebito si converte in formulazione dell'imputazione.
Alcuni degli atti tipici a seguito dei quali si assume tale qualità scaturiscono da richieste da parte dell'organo di accusa, come la
richiesta di rinvio a giudizio, di
giudizio immediato e di decreto penale di condanna. Altri atti tipici sono invece il frutto di un'attività congiunta delle parti, vale a dire l'
applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre altri ancora derivano da un impulso, come il
decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica emesso dal p.m. oppure,
nel giudizio direttissimo, la contestazione orale dell'imputazione in dibattimento o il
decreto di citazione a giudizio qualora l'imputato si trovi in stato di libertà.
Posto che l'articolo
50, comma 3, sancisce il principio secondo cui l'azione penale è irretrattabile, il comma 2 si occupa di disciplinare tassativamente i casi in cui
si perde la qualità di imputato. Tale perdita può derivare solo da una
sentenza di non luogo a procedere non più impugnabile, da una sentenza di
proscioglimento o di
condanna divenuta irrevocabile e dall' esecutività del
decreto penale di condanna.
La qualità di imputato
si riassume nei casi di necessarie riedizione del processo, ovvero quando vi è la
revoca della sentenza di non luogo a procedere, o sia disposta la revisione del processo.