Cass. pen. n. 10100/2024
L'omessa fissazione dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. impedisce l'instaurazione del contraddittorio in relazione alla sorte dei beni eventualmente in sequestro, sicché laddove la confisca sia stata disposta senza tenere conto delle deduzioni difensive, la violazione del contradditorio determina la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen., ma certamente non anche dell'accordo intervenuto tra le parti, in relazione al quale il GIP dovrà decidere previa fissazione dell'udienza camerale, posto che tale accordo, una volta perfezionatosi, può essere modificato, nei termini di legge, solamente da un nuovo accordo tra le parti.
Cass. pen. n. 16403/2023
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione.
Cass. pen. n. 45145/2023
In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile nel caso in cui, dopo la stipula del patto e prima della pronuncia della sentenza, sopravvenga una legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte, pur ribadendo il principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato sul rilievo che, a fondamento della richiesta di revoca del consenso, era stato fatto generico riferimento agli istituiti "di favore", previsti dal sopravvenuto d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). (Vedi: Sez. U. n. 10372 del 1995, Rv. 20226901).
Cass. pen. n. 32360/2023
In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso).
Cass. pen. n. 11257/2023
In tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Torino, 19/09/2022)
Cass. pen. n. 22972/2018
L'ordinanza anticipatoria dell'udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all'imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo è previsto dall'art. 465 cod.proc.pen. esclusivamente nell'ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l'attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali.
Cass. pen. n. 47803/2008
Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini,
ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.
Cass. pen. n. 29965/2007
Il provvedimento con il quale il Gip, preso atto della revoca da parte del P.M. del consenso precedentemente prestato al patteggiamento, dispone la restituzione degli atti al medesimo non è abnorme, nè sotto il profilo strutturale, nè sotto quello funzionale, non generando alcuna stasi del procedimento. (Nell'affermare il principio in massima, la Corte ha ribadito che, una volta sottoposto l'accordo sulla pena al giudice, le parti non possono più revocare unilateralmente il consenso prestato al patteggiamento, evidenziando però come nel caso tale divieto venga violato, l'errore del giudice possa essere fatto valere impugnando la sentenza di primo grado).
Cass. pen. n. 20600/2007
Deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari.
Cass. pen. n. 33634/2004
In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, c.p.p., nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).
Cass. pen. n. 344/2000
In tema di patteggiamento, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza camerale prevista dall'art. 447 c.p.p. per la decisione sulla richiesta, (che, nella specie, essendo stata proposta personalmente dall'imputato, alla presenza del difensore, nel corso della precedente udienza di convalida dell'arresto, aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero), costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a norma dell'art. 447, comma secondo, c.p.p., la presenza delle parti in tale udienza non è obbligatoria, e che, in ogni caso, né il difensore né l'imputato hanno interesse a eccepire la suddetta nullità, non essendo più modificabile l'accordo raggiunto dalle parti.
Cass. pen. n. 2519/1997
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel corso delle indagini preliminari, il giudice non è abilitato a provvedere de plano ma deve fissare apposita udienza, della quale le parti devono essere rese edotte mediante notificazione o atto equipollente. In mancanza, la sentenza deve ritenersi nulla per violazione dell'art. 178 lett. b) e c) c.p.p.
Cass. pen. n. 11023/1996
In tema di patteggiamento, l'art. 447 c.p.p. consente la formulazione della richiesta già dalla fase delle indagini preliminari ancor prima che sia stata formulata e completata la contestazione dell'accusa, sicché l'accordo delle parti può legittimamente ricomprendere anche un delitto non contestato né più contestabile successivamente per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 517 e 518 c.p.p.
Cass. pen. n. 11214/1994
In tema di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari, l'omessa disposizione del giudice di comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell'udienza (peraltro non esteso in calce alla richiesta dell'imputato) integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182 comma secondo c.p.p.
Cass. pen. n. 3955/1994
Qualora l'istanza di patteggiamento venga formulata nel corso delle indagini preliminari, quantunque vi sia l'accordo delle parti sulla pena, il giudice non è abilitato a provvedere de plano, ma, al contrario, deve fissare apposita udienza, della quale le parti stesse devono essere rese edotte mediante la notificazione di cui all'art. 447, comma primo, c.p.p., ovvero atto equipollente. La mancanza sia della notifica, sia di un atto equipollente comporta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. b) e c) stesso codice.
Cass. pen. n. 10366/1994
In tema di richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, dall'interpretazione sistematica degli artt. 447, comma 1 e 127 c.p.p. si desume che il difetto di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza alla parte richiedente con la conseguente mancanza di partecipazione del P.M. e/o di intervento dell'imputato, comporta la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p., ogni qualvolta detta parte non abbia assistito personalmente alla fissazione dell'udienza mediante decreto.
Cass. pen. n. 3245/1994
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata, a seguito di concorde richiesta nel corso degli atti preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non può che considerarsi come pronunciata in camera di consiglio. Ne consegue che i termini di impugnazione vanno determinati ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a).
Cass. pen. n. 287/1994
Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., non è previsto che sia dato avviso dell'udienza fissata per la decisione alla persona offesa, sicché la mancata comparizione di questa non ha rilevanza e la pronuncia della sentenza in sua assenza non comporta alcuna violazione di legge.
Cass. pen. n. 591/1993
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel corso delle indagini preliminari, si svolge con procedimento camerale, a norma degli artt. 447, comma secondo, e 127 c.p.p. Di conseguenza, l'indagato detenuto, che abbia fatto inoltrare rituale istanza di «patteggiamento» e non abbia avanzato espressa richiesta di essere sentito, non deve essere tradotto in camera di consiglio.
Cass. pen. n. 9389/1992
In tema di patteggiamento, l'art. 447 c.p.p. attribuisce all'imputato la facoltà di presentare al giudice, nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di applicazione della pena. La norma non subordina l'esercizio di tale facoltà a condizioni o termini: la richiesta, pertanto, libera nella forma, può essere presentata in qualsiasi momento delle indagini preliminari, anche prima che il pubblico ministero abbia proceduto alla formale contestazione dell'accusa; in tale ipotesi, tuttavia, spetta all'imputato indicare, oltre alla pena, il fatto-reato cui la stessa si riferisce per consentire al pubblico ministero di esprimere anche su di esso il proprio parere ed al giudice di controllare la corretta definizione dell'imputazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.M. aveva dedotto nullità ex art. 522 c.p.p., per difetto di contestazione, poiché era stato incluso nella richiesta di applicazione, e nella conseguente pronuncia, un fatto-reato ancora in fase di indagini preliminari).