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Articolo 629 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Rescissione del giudicato

Dispositivo dell'art. 629 bis Codice di procedura penale

(1)1.Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 36, co. 1 del D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

L’istituto ritrova la propria ratio nella volontà di permettere all’imputato di recuperare le garanzie negategli con l’erronea dichiarazione di assenza attraverso lo svolgimento di un nuovo processo sul merito.

Spiegazione dell'art. 629 bis Codice di procedura penale

L’art. 629-bis c.p.p. (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina la cd. rescissione del giudicato: ossia, l’impugnazione straordinaria che può essere proposta contro le sentenze irrevocabili di condanna o con cui è stata applicata una misura di sicurezza, nel caso di erronea dichiarazione di assenza.

Il comma 1 stabilisce che, al di fuori dei casi di cui all’art. 628 bis del c.p.p. (quando una decisione della Corte EDU ha accertato una violazione del diritto a partecipare personalmente al processo penale), il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza, con sentenza passata in giudicato, può ottenere la rescissione del giudicato qualora dimostri che ci sia stata un’erronea dichiarazione di assenza (per mancanza dei presupposti ex art. 420 bis del c.p.p.) e che non abbia potuto impugnare nei termini la sentenza senza sua colpa. Non è possibile l’esperimento di tale impugnazione straordinaria nei casi in cui risulta che l’interessato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Ai sensi del nuovo comma 2, l’interessato dovrà presentare la richiesta di rescissione personalmente (o tramite un difensore munito di procura speciale). A pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, la richiesta di rescissione va presentata alla Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

Il nuovo comma 3 precisa che la Corte d’Appello provvede ai sensi dell’art. 127 del c.p.p. (quindi, con rito in camera di consiglio partecipata). Se accoglie la richiesta di rescissione, la Corte revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

Infine, il comma 4 evidenzia che si applica l’art. 635 del c.p.p. e l’art. 640 del c.p.p..

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

1 
È stato confermato l’istituto della rescissione del giudicato, destinato ad operare al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea e per le sole ipotesi in cui l’interessato provi che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis.


Ovviamente il ricorso a questo strumento, in conformità a tutti gli altri previsti dall’ordinamento all’interno del processo, postula che l’imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione avverso la sentenza di cui chiede la rescissione nei termini senza sua colpa.


La possibilità riconosciuta dal sistema in tutte le sue fasi e i suoi gradi, di far valere la nullità della dichiarazione di assenza, preclude la concessione del radicale beneficio rescissorio a colui che quella nullità avrebbe potuto far valere nel corso del processo.
Per contro, l’estensione della remissione in termini a chi non deduca un’errata dichiarazione di assenza, ma assuma che malgrado la correttezza della pronuncia egli in realtà non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, esclude la necessità di estendere anche a costui il rimedio rescissorio.

Massime relative all'art. 629 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41724/2025

In tema di giudizio in assenza, i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., possono concorrere, in quanto il primo, operante nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente sebbene non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, ha carattere di rimedio generale, consentendo a quest'ultimo di recuperare il potere di impugnativa, mentre il secondo, operante nel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge, ha carattere di rimedio straordinario, consentendo l'effetto processuale più radicale della revoca della sentenza irrevocabile, sicché, in assenza di una disciplina che imponga l'alternatività, l'imputato può avvalersi dell'uno o dell'altro rimedio, a condizione che ne ricorrano i rispettivi presupposti.

Cass. pen. n. 41463/2025

La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono indici della conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento. La violazione degli oneri di diligenza da parte dell'imputato, consistenti nel mantenimento dei contatti informativi con il difensore, impedisce di considerare "incolpevole" l'ignoranza del procedimento e preclude, quindi, la rescissione del giudicato.

Cass. pen. n. 41794/2025

In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa "regola" discende dall'applicazione del principio fissato dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., il quale, in mancanza di disciplina transitoria, con riguardo agli istituti processuali, impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività sulla quale incide la modifica normativa).

Cass. pen. n. 40876/2025

In tema di impugnazioni, il provvedimento con cui la corte di appello rigetta l'istanza di rescissione del giudicato e, contestualmente, accoglie la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, preclude, in caso di mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato, la possibilità di dedurre, nel giudizio di impugnazione conseguente alla restituzione nel termine, le questioni relative alla legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato in primo grado.

Cass. pen. n. 36553/2025

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, perché questi aveva eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia, senza considerare l'esito negativo della notifica all'imputato al domicilio dichiarato, la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia giustificata dall'impossibilità di contattare il proprio assistito, e l'esito negativo dei numerosi tentativi di contatto da parte del difensore d'ufficio).

Cass. pen. n. 34510/2025

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso avverso la decisione reiettiva della richiesta di rescissione del giudicato, trattandosi di pronunzia che, confermando il già avvenuto accertamento della responsabilità penale del condannato, concorre alla stabilizzazione del giudicato.

Cass. pen. n. 33417/2025

In tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione di assenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumere la volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto immune da vizi la declaratoria di assenza pronunziata nei confronti di imputato che, nella fase delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso lo studio di un difensore di fiducia, che, tuttavia, non aveva partecipato alle udienze e, pur avendo ricevuto tutte le notifiche nell'interesse del proprio assistito, non lo aveva notiziato di alcun evento processuale).

Cass. pen. n. 31235/2025

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di decisione di rigetto di istanza di rescissione del giudicato, è illegittimo, se fondato su motivi che non abbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'originario atto di impugnazione, in quanto la disciplina di cui all'art. 627 cod. proc. pen. non consente la trattazione di questioni diverse da quelle devolute con la sentenza rescindente.

Cass. pen. n. 23670/2025

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice di appello la quale, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell'imputato, desumeva l'effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non avesse mai partecipato alle udienze).

Cass. pen. n. 22099/2025

Il disposto dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento relativo alla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale.

Cass. pen. n. 19639/2025

In tema di rescissione del giudicato, la parte civile è legittimata e ha un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che accoglie la richiesta di rescissione e revoca la sentenza di condanna contenente statuizioni civili ad essa favorevoli. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'art. 640 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 629-bis, comma 4, cod. proc. pen., non distingue tra le diverse parti del processo e riconosce il diritto di impugnazione a ciascuna di esse, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 568, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 28005/2025

La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per ignoranza del processo è proponibile solo in presenza di un'ignoranza incolpevole. Ne consegue che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la notifica delle misure cautelari costituiscono indici idonei a ritenere l'imputato consapevole del procedimento a suo carico; pertanto, la mancata attivazione dell'imputato per informarsi configura un disinteresse colpevole che esclude la possibilità di rescindere il giudicato.

Cass. pen. n. 16066/2025

In tema di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'espulsione dall'Italia dell'imputato durante lo svolgimento del processo non esclude la conoscenza del procedimento qualora risulti che egli abbia nominato un difensore di fiducia e abbia eletto domicilio presso quest'ultimo in una fase precedente del procedimento stesso. La stabilizzazione del rapporto professionale con il difensore può essere desunta dal fatto che il difensore abbia partecipato ad atti processuali significativi.

Cass. pen. n. 15850/2025

Ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente senza i presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto impugnare la sentenza per ragioni non dipendenti dalla sua colpa, a meno che non risulti effettiva conoscenza della pendenza del processo.

Cass. pen. n. 15276/2025

In tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione. (Restituisce nel termine, Corte Appello Perugia, 15/10/2024)

Cass. pen. n. 9942/2025

In tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis c.p.p. dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva.

Cass. pen. n. 14510/2025

In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).

Cass. pen. n. 10996/2025

In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili. (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità).

Cass. pen. n. 3057/2024

In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).

Cass. pen. n. 47373/2024

In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa abbia fatto seguito la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non in detto luogo, pur se a mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, ma presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 573/2024

La possibilità di ottenere la rescissione del giudicato è concessa al condannato in caso di assenza incolpevole durante tutto il processo, qualora si provi che l'assenza sia dovuta alla mancata conoscenza del processo stesso. La consapevolezza dell'imputato circa la celebrazione del processo è condizione necessaria e il giudice deve accertare l'effettiva informazione dell'imputato sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione.

Cass. pen. n. 11447/2024

Nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato.

Cass. pen. n. 44089/2024

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della Corte di appello, l'istante era stato giudicato in assenza dopo avere eletto domicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il quale non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell'Ordine per abbandono della difesa).

Cass. pen. n. 47271/2024

In tema di rescissione del giudicato, la conoscenza del procedimento, instaurato a seguito di querela del coniuge, e la successiva nomina di un difensore di fiducia, seguita da rinuncia da parte di questi prima della "vocatio in iudicium", non integrano i presupposti della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato né possono radicare un giudizio di rimproverabile noncuranza da parte dello stesso.

Cass. pen. n. 42889/2024

La richiesta di rescissione del giudicato può essere respinta se l'imputato, pur avendo avuto conoscenza iniziale del procedimento attraverso l'elezione di domicilio o la nomina di un difensore di fiducia, non ha adempiuto agli oneri di diligenza necessari per mantenersi informato sull'andamento del processo, anche se ciò comportava un contatto minimo ma essenziale come quello telefonico con il luogo dove aveva eletto domicilio.

Cass. pen. n. 37154/2024

In tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva.

Cass. pen. n. 29371/2024

È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Cass. pen. n. 15124/2024

In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.

Cass. pen. n. 24729/2024

In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).

Cass. pen. n. 16351/2024

Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, in quanto la ritenuta nullità, assoluta e insanabile, della dichiarazione di assenza travolge l'intero giudizio e la sentenza con cui esso è stato definito, sicché nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nuovo giudizio disposto ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen, non configura una fase di impugnazione).

Cass. pen. n. 33109/2024

Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.

Cass. pen. n. 23715/2024

Il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui il condannato sia stato arrestato all'estero in esecuzione di un mandato di arresto Europeo, può essere oggetto di contrasto tra il diritto dell'Unione e l'interpretazione prevalente della norma interna.  È possibile applicare analogicamente l'art. 175, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., che stabilisce la decorrenza del termine per presentare richiesta di restituzione nel termine dall'avvenuta consegna dello Stato estero allo Stato italiano anche nell'ambito delle disposizioni relative alla rescissione del giudicato formatosi in absentia dell'imputato.

Cass. pen. n. 17171/2024

In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.

Cass. pen. n. 14631/2024

La nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza.

Cass. pen. n. 5093/2024

Ai fini della rescissione del giudicato, è necessario verificare l'effettiva conoscenza del procedimento riferibile all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Tale conoscenza deve essere effettiva e non soltanto presunta né, men che mai, meramente legale; il processo può, dunque, ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato in quei dettagliati termini, abbia rinunciato a comparire oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso.

Cass. pen. n. 223/2023

Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Cass. pen. n. 2580/2023

In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022).

Cass. pen. n. 46795/2023

In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Cass. pen. n. 4746/2023

In tema di rescissione del giudicato, spetta al giudice al quale il ricorso è presentato la competenza a dichiararne l'inammissibilità, nel caso in cui essa derivi dall'erronea individuazione della sua competenza a provvedere, non operando la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 47887/2023

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Cass. pen. n. 42422/2023

In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p. per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.

Cass. pen. n. 27134/2023

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).

Cass. pen. n. 19919/2023

Ai fini della rescissione del giudicato, il giudice deve verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e il condannato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Cass. pen. n. 12682/2023

La revoca della sentenza di condanna disposta ex art. 629-bis cod. proc. pen. determina la caducazione "ex tunc" del titolo esecutivo, con la necessità, ove residuino altri titoli, di emettere un nuovo provvedimento di cumulo e di sospenderne contestualmente l'esecuzione nel caso in cui, in assenza di titoli ostativi, la pena da espiare sia inferiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 14577/2022

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Cass. pen. n. 23075/2021

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).

Cass. pen. n. 49916/2018

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada).

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