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Articolo 629 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Rescissione del giudicato

Dispositivo dell'art. 629 bis Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

Spiegazione dell'art. 629 bis Codice di procedura penale

La norma in esame si occupa della rescissione del giudicato, ed è stata recentemente introdotta al fine di consentire al contumace incolpevole di ottenere il diritto ad un equo processo, ma solo quando dimostri che la celebrazione del processo in sua assenza è avvenuta per una incolpevole mancata conoscenza dello stesso.

I soggetti legittimati, ovvero il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza, possono presentare apposito ricorso entro trenta giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza di un avvenuto procedimento penale nei loro confronti, e dovranno dimostrare tale mancata conoscenza per tutto l'arco temporale del processo.

La richiesta , da presentarsi alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, può provenire direttamente dall'interessato oppure dal difensore munito di procura speciale autenticata.

La corte d'appello giudica sulla richiesta in camera di consiglio e, se l'accoglie, revoca la sentenza e trasmette gli atti al giudice di primo grado.

In tal modo, al condannato od alla persona sottoposta a misura di sicurezza, saranno attribuiti tutti i diritti spettanti all'imputato, ivi compreso il diritto ad ottenere il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento, ed il processo si celebrerà come nulla fosse, da capo.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

1 
È stato confermato l’istituto della rescissione del giudicato, destinato ad operare al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea e per le sole ipotesi in cui l’interessato provi che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis.


Ovviamente il ricorso a questo strumento, in conformità a tutti gli altri previsti dall’ordinamento all’interno del processo, postula che l’imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione avverso la sentenza di cui chiede la rescissione nei termini senza sua colpa.


La possibilità riconosciuta dal sistema in tutte le sue fasi e i suoi gradi, di far valere la nullità della dichiarazione di assenza, preclude la concessione del radicale beneficio rescissorio a colui che quella nullità avrebbe potuto far valere nel corso del processo.
Per contro, l’estensione della remissione in termini a chi non deduca un’errata dichiarazione di assenza, ma assuma che malgrado la correttezza della pronuncia egli in realtà non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, esclude la necessità di estendere anche a costui il rimedio rescissorio.

Massime relative all'art. 629 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23075/2021

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).

Cass. pen. n. 49916/2018

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada).

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