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Articolo 37 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ricusazione

Dispositivo dell'art. 37 Codice di procedura penale

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

  1. a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g)(1);
  2. b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione(2)(3).

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione(4)(5)(6).

Note

(1) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all'art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l'ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo, non essendo sufficiente una asserita "antipatia" dovuta all'animosità del processo.
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto".
È il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (indiziato, indagato).
(4) Si segnala, però, che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(5) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma "nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione".
(6) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l'art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99.

Ratio Legis

Come l'astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l'obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritendendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

Brocardi

Nemo iudex in causa propria

Spiegazione dell'art. 37 Codice di procedura penale

La presente norma e quella precedente (art. 36) presentano una lista tassativa dei casi in cui il giudice è tenuto ad astenersi e/o può essere ricusato, e riguardano ipotesi che riguardano in generale i rapporti del giudice con le parti oppure con la situazione dedotta in giudizio.

La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l'intero collegio. Quando, invece, si rigetti l'intero ufficio, dovrà essere applicato l'istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l'attività del giudice persona quale titolare dell'ufficio giudiziario sia l'esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l'attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.

Oltre all'evidente differenza tra la ricusazione e l'astensione, data dal fatto che l'astensione è un atto spontaneo del giudice, mentre la ricusazione proviene dalle altre parti del processo, la differenza più manifesta è la semplificazione per il procedimento che segue l'astensione. Così, mentre per l'astensione decide il presidente del tribunale o della corte con decreto e senza particolari formalità, per la ricusazione il legislatore ha perseguito tre obiettivi: escludere una sospensione automatica dell'attività processuale; evidenziare la natura incidentale e giurisdizionale della procedura; prevedere criteri oggettivi di individuazione del successivo giudice competente.

La norma in esame stabilisce che la ricusazione può avere luogo per gli stessi motivi di cui all'articolo 36, tranne che per gravi ragioni di convenienza, presente solo tra le ipotesi di astensione, nonché se nell'esercizio delle sue funzioni il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (ipotesi questa viceversa non contemplata tra quelle di astensione).

Per evitare qualsiasi pregiudizio processuale alle parti, nonché al fine di evitare successive regressioni del processo in seguito a declaratorie di annullamento della sentenza viziata dall'incompatibilità del giudice, il secondo comma fa divieto al giudice ricusato di prendere parte al processo pendente, e questo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Dato che la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma "nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione", una nuova richiesta delle parti di ricusazione del giudice non determina l'impossibilità di questi a partecipare al processo.

Massime relative all'art. 37 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 22540/2018

La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione fondata sulla presentazione di una domanda di risarcimento danni nei confronti del magistrato in quanto lo stesso aveva fatto parte, in qualità di relatore, del collegio che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente revocata dalla corte di appello).

Cass. pen. n. 11982/2018

Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., qualora il giudice dell'udienza preliminare, investito di un procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis nei confronti dell'imputato ricusante,abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle responsabilità dello stesso ricusante.

Cass. pen. n. 3033/2018

In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).

Cass. pen. n. 18306/2017

È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la decisione che escluda che sia qualificabile come indebita anticipazione di giudizio, l'avvenuta predisposizione da parte del giudice di una bozza del dispositivo di condanna, rinvenuta nel fascicolo processuale, sul rilievo che non era sottoscritta e che non risultava che quel dispositivo fosse effettivamente quello che il giudice avrebbe emesso.

Cass. pen. n. 15849/2017

In tema di ricusazione, non può integrare una manifestazione indebita del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., la motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni di cui all'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., qualora essa sia riferita ai presupposti richiesti dalla legge per l'autorizzazione delle intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.

Cass. pen. n. 11/2016

L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato, il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 16453/2015

È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), c.p.p., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere un giudice concorso ad assumere due ordinanze in materia "de libertate" nella pendenza del giudizio di appello in sede di merito).

Cass. pen. n. 47586/2014

Integra la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. n. 283 del 2000) la circostanza che il medesimo magistrato, chiamato a valutare la posizione di un imputato nell'udienza preliminare, abbia già pronunciato decreto di archiviazione nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di tale provvedimento risultino espresse - anche se "per relationem" alla richiesta di archiviazione del P.M. - valutazioni di merito sui fatti ascritti al soggetto sottoposto a giudizio, a nulla rilevando che dette valutazioni possano risultare ultronee, o comunque non funzionali alla coerenza e completezza della motivazione del decreto.

Cass. pen. n. 36847/2014

In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.

Cass. pen. n. 14/2014

Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti.

Cass. pen. n. 11546/2013

Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio penale che aveva già giudicato l'imputato per i reati di associazione per delinquere e violazioni tributarie commesse in qualità di legale rappresentante di altre società).

Cass. pen. n. 2201/2012

Non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, idonea ad integrare una causa legittima di ricusazione, il generico riferimento operato dal giudice in udienza alla facoltà per l'imputato, non concorde sulla decisione incidentale assunta, di poterla impugnare. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, nel respingere l'audizione di alcuni testi richiesta dalla difesa, aveva aggiunto che "era un argomento da trattare in sede di appello" - ha precisato che a tale espressione non può attribuirsi altro significato se non quello che eventuali doglianze sull'istanza rigettata possono essere proposte in sede di impugnazione e l'ovvietà di tale assunto ne esclude ogni altra valenza).

Cass. pen. n. 155/2012

L'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso nel caso di specie qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali).

Cass. pen. n. 23122/2011

Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37 comma secondo, c.p.p., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio.

Rientra, nell'ambito del divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce. (Fattispecie di ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale).

Cass. pen. n. 21064/2010

Non è passibile di ricusazione il magistrato componente della Corte di Assise davanti alla quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che abbia già concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento.

Cass. pen. n. 48494/2008

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico.

Cass. pen. n. 35208/2007

In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione, adottata «de plano» con la quale la corte di appello, in relazione al provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare applicata all'imputato, aveva escluso che il riferimento alla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello specifico ad evidenziare la personalità dell'imputato, potesse integrare un'indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera b), c.p.p.).

Cass. pen. n. 7220/2007

In tema di ricusazione, una volta intervenuta la decisione della corte d'appello che abbia respinto o dichiarato inammissibile la relativa richiesta, il giudice ricusato può legittimamente pronunciare nel merito, senza attendere l'esito del ricorso che, nel frattempo, sia stato proposto avverso la suddetta decisione, fermo restando che, in ogni caso, anche la pronuncia di merito indebitamente adottata prima che la corte d'appello abbia provveduto sulla ricusazione è colpita da nullità solo nel caso in cui la ricusazione sia accolta.

Cass. pen. n. 40997/2006

Il giudice che riceve una dichiarazione di ricusazione fondata sugli stessi motivi di altre precedentemente rigettate non è tenuto, prima di pronunciare la sentenza, ad attendere la decisione sulla ricusazione.

Cass. pen. n. 41263/2005

L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).

Cass. pen. n. 42193/2003

Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione; peraltro la indebita manifestazione del proprio convincimento va riferita a fatti sostanziali e non ai profili processuali, per loro natura strumentali all'accertamento della verità. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato come il rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all'ammissione ed all'espletamento di una perizia psichiatrica, anche se accompagnato da atteggiamenti dentologicamente inopportuni, non costituisce anticipazione indebita del proprio convincimento).

Cass. pen. n. 37090/2003

La eventuale erroneità della scelta del giudice di merito di non pervenire ad una definizione anticipata del giudizio ex art. 129 c.p.p. non integra comportamento rilevante ai fini della ricusazione, in quanto di per sé non presenta aspetti di anomalia o malafede tali da apparire, sul piano logico, manifestazione di grave inimicizia.

Cass. pen. n. 30577/2003

L'inimicizia grave come motivo di astensione o come causa di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.

Cass. pen. n. 30443/2003

La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, primo comma, lett. a), in relazione all'art. 36, primo comma, lett. d), c.p.p., poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trovare origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.

Cass. pen. n. 10681/2003

La disposizione dell'art. 68, comma quarto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. Ordinamento penitenziario), secondo cui i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie, non prevede una incompatibilità volta ad assicurare l'imparzialità del giudice in uno specifico procedimento, ma è dettata dall'esigenza di non distogliere il giudice di sorveglianza dalla propria peculiare attività istituzionale, anche al fine di consentirgli una idonea e necessaria specializzazione di funzioni, sicché si configura come norma generale di organizzazione relativa alla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari, la cui deroga è espressamente prevista dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione di detti uffici per il biennio 2002-2003, deliberata dal Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle specifiche attribuzioni demandategli dagli artt. 7 ter e 110 dell'ordinamento giudiziario nei casi in cui occorra assicurare continuità e regolare funzionamento dei medesimi uffici. Ne consegue che non sussiste incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice collegiale, in un processo già iniziatosi, in capo al componente del collegio che, successivamente trasferito al tribunale di sorveglianza, sia trattenuto in dette funzioni per il suo proseguimento in forza di rituale applicazione a tempo pieno disposta dal presidente della Corte d'appello. (Fattispecie in tema di ricusazione).

Cass. pen. n. 31421/2002

La presentazione, da parte dell'imputato (o di chi agisce nel suo interesse), della dichiarazione di ricusazione del giudice non comporta ordinariamente, secondo l'assetto normativo del vigente codice di rito, la sospensione del procedimento e, conseguentemente, il giudice ricusato, ove l'imputato versi in stato di custodia cautelare, non può sospendere, ex art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., il decorso dei relativi termini.

Nella sola ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione intervenga nel momento immediatamente precedente la pronuncia della sentenza, si verifica ineludibilmente, ex art. 37 comma 2° c.p.p., la sospensione del procedimento, quale effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con conseguente legittima adozione da parte del giudice sospetto del provvedimento di sospensione anche dei termini cautelari.

Cass. pen. n. 18852/2002

In tema di ricusazione, la funzione pregiudiziata di cui all'art. 37, lett. B) c.p.p. deve essere costituita — in conformità alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale — da una valutazione di merito, sullo stesso fatto e in ordine al medesimo soggetto, collegata alla decisione finale del processo. Ne consegue che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che lo stesso magistrato, dopo aver adottato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, sia chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento sulla opposizione di cui all'art. 263, comma 5 c.p.p., trattandosi di decisione che non ha attinenza al merito della causa né è in alcun modo coordinata alla decisione finale di essa.

Cass. pen. n. 5659/2002

Non può essere qualificata come abnorme, e non può quindi essere oggetto di immediato ed autonomo ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice ricusato rigetti una richiesta di rinvio del procedimento motivata dalla ritenuta esigenza di attendere il definitivo esito dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento con il quale la dichiarazione di ricusazione era stata respinta o dichiarata inammissibile.

Cass. pen. n. 5658/2002

Non costituisce indebita anticipata manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, e non può quindi dar luogo a ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 2 c.p.p., la pronuncia di ordinanza con la quale venga respinta una richiesta di rinvio del procedimento in attesa della pubblicazione di una sentenza della Corte costituzionale di cui si affermi, da parte della difesa, l'incidenza sulla posizione processuale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordinanza emessa nel processo non possa costituire espressione “indebita” del convincimento del giudice, ed ha affermato che il giudizio sui “fatti oggetto dell'imputazione” è rappresentato solo dalle valutazioni di merito circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato o circa le condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.).

Cass. pen. n. 3659/2000

Non può costituire valida ragione di ricusazione del giudice il fatto che questi - trattandosi di procedimento pendente alla data di efficacia del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme sull'istituzione del giudice unico di primo grado, ed essendo stata avanzata richiesta di declaratoria predibattimentale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 226 del medesimo decreto legislativo - abbia provveduto negativamente su detta richiesta, motivando sulla ritenuta insussistenza di una prospettata circostanza attenuante, in presenza della quale la prescrizione sarebbe stata da considerare maturata.

Cass. pen. n. 2051/2000

Qualora venga ricusato un intero collegio della Corte di cassazione, in caso di obiettiva carenza dei presupposti di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione, così come delineati dall'art. 38, comma terzo, c.p.p., è legittima la pronuncia de plano di inammissibilità della dichiarazione stessa, che deve aver luogo, a norma dell'art. 41, comma primo, stesso codice, senza ritardo. (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta dal ricorrente nell'udienza pubblica del 20 marzo 2000 dinanzi alla seconda sezione penale della Corte suprema nei confronti di tutti i componenti del collegio giudicante, sull'assunto che gli stessi giudici avevano emesso, il 6 marzo precedente, sentenza di rigetto dei ricorsi presentati da coimputati del medesimo reato e che appariva conseguente, stante la comunanza dei motivi da lui presentati, un esito negativo della loro valutazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che le deduzioni del dichiarante apparivano all'evidenza meramente assertive di una situazione di fatto non sorretta da alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la sua posizione in ordine alla fondatezza, o non, degli specifici motivi di ricorso, fosse stata comunque oggetto di sindacato di legittimità da parte del collegio ricusato, in sede di delibazione dei motivi proposti dai coimputati; e, conseguentemente, preso atto della fissazione, per il giorno 21 marzo 2000, della prosecuzione dell'udienza nel processo principale, ha dichiarato inammissibile l'istanza).

Cass. pen. n. 3920/2000

Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione per inimicizia grave tra il giudice e i prossimi congiunti delle parti).

Cass. pen. n. 3919/2000

Il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo — sotto il profilo della imparzialità del giudice — è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità è rappresentato dallo svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale: di tal che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto.

Cass. pen. n. 3840/1999

Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi che non sussista alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nello stesso reato, ancorché nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere).

Cass. pen. n. 9047/1999

Le eventuali cause di incompatibilità del giudice devono, per acquisire rilievo e produrre conseguenze, sempre esser fatte valere con dichiarazione di ricusazione, ai sensi degli artt. 37 lett. a), 36 lett. g) c.p.p. e questo anche nel caso in cui la situazione che determina incompatibilità non sia tra quelle specificamente previste dall'ordinamento e, proprio per tale motivo, l'interessato intenda sollevare questione di legittimità costituzionale. (Fattispecie nella quale il ricorrente, rappresentando che, durante il giudizio di merito, non era stato possibile avanzare richiesta di ricusazione per non essere la ipotesi concretamente presentatasi prevista dall'art. 37 c.p.p., ha, per la prima volta, in Cassazione, lamentato la incostituzionalità della mancata previsione, tra i casi di incompatibilità, di quello in cui uno dei giudici componenti il collegio del dibattimento, aveva composto diverso collegio in altro dibattimento, scaturente, tuttavia, dallo stesso procedimento).

Cass. pen. n. 475/1999

Costituisce causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b), per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, la immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere, come previsto dall'art. 207 comma 2 c.p.p., la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto. È contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello della valutazione della prova, consentire al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria ed alla fase deliberativa.

È ricusabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., il giudice il quale, in violazione dell'art. 207, comma 2, stesso codice — secondo cui la trasmissione al pubblico ministero di deposizioni testimoniali sospette di falsità o reticenza può aver luogo solo con la decisione che definisce la fase in cui il testimone ha prestato il suo ufficio — abbia disposto, d'ufficio, la suddetta trasmissione nel corso dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie, trattavasi di disposizioni ritenute sospette di falsità in favore dell'imputato, il quale aveva quindi per ciò proposto dichiarazione di ricusazione).

Cass. pen. n. 4210/1999

In tema di ricusazione, la ipotesi di grave inimicizia tra giudice ed imputato sussiste solo quando vi siano tra i due soggetti rapporti estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi nel trattamento (ritenuto sfavorevole ed iniquo) riservato al secondo nel corso del procedimento. Invero la allegazione della inimicizia come causa di ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è invece tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che siano idonee ad affermare l'esistenza di un rapporto personale, caratterizzato negativamente per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da far ritenere compromessa la imparzialità del giudice. Invero comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre l'adozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare l'impugnazione, nell'ipotesi che essi abbiano determinato errori di giudizio.

Cass. pen. n. 3044/1997

Il fatto che il giudice d'appello, chiamato a decidere proprio in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, abbia già, all'esito di un altro processo per reati dello stesso tipo, escluso la concedibilità delle attenuanti generiche con valutazioni di ordine generale attinenti alla persona e riferite a fatti analoghi, precedenti e successivi, a quelli oggetto del procedimento, non può costituire causa illegittima di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b).

Cass. pen. n. 1611/1997

L'istituto della ricusazione può essere utilizzato non nei confronti di un intero ufficio giudiziario ma nei confronti della persona di un determinato giudice, sempre che ricorra alcuno dei casi contemplati dall'art. 37 c.p.p., essendo diversamente attivabile il diverso istituto della rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. È certamente ipotizzabile, anche se concretamente improbabile, che i magistrati di un intero ufficio giudiziario siano, in relazione a un medesimo procedimento, e per le stesse o diverse cause, ricusabili. Ma in tal caso deve essere allegata una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice. (Nella specie, è stata ritenuta inamissibile una dichiarazione di ricusazione con la quale una parte aveva accusato di parzialità tutti i giudici appartenenti a un tribunale, deducendo che i medesimi avevano adottato provvedimenti a lui sfavorevoli, senza nemmeno precisare chi dei giudici ricusati avesse effettivamente giudicato nei suoi confronti).

Cass. pen. n. 4345/1996

Tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria e sottoposto alla convalida di giudice collegiale, del quale il magistrato faccia parte, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). (Fattispecie relativa a sequestro provvisorio di beni da sottoporre a misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2 bis della L. n. 575 del 1965, adottato dal presidente della sezione di tribunale competente per materia).

Cass. pen. n. 2902/1995

I casi di ricusazione sono tassativamente indicati nell'art. 37 comma 1 c.p.p.: tra questi non rientra l'ipotesi delle «altre gravi ragioni di convenienza» prevista dall'art. 36 c.p.p. in materia di astensione.

Cass. pen. n. 3954/1994

In tema di ricusazione, la delibazione incidentale e strumentale di una questione procedurale da parte di giudici nella loro collegialità, non può ritenersi indebita manifestazione del proprio convincimento, preclusiva della possibilità di far parte del collegio; ed invero la imparzialità del giudice non può dirsi in via generale intaccata da una qualsivoglia valutazione compiuta nello stesso procedimento, perché altrimenti ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, dovendosi avere riguardo solo alla definitività del provvedimento in una fase di giudizio.

Cass. pen. n. 2154/1992

L'istanza di ricusazione è ammissibile nei soli confronti del giudice e non anche nei confronti del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, che è parte e non giudice. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricusazione proposta nei confronti di un rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la S.C.).

Cass. pen. n. 11/206

L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato, il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari).

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Consulenze legali
relative all'articolo 37 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
sabato 05/03/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente parere.

L’imputato è stato rinviato a giudizio per reati tributari e il processo è iniziato difronte al Giudice monocratico (GOT), e le udienze dibattimentali sono state presiedute dall’accusa dal Vice Procuratore Onorario (VPO).

Ebbene, a seguito di un memoria difensive ex art. 121 c.p.p. ex art. 495 comma 2 c.p.p., dell’imputato, nell’udienza successiva è sopravvenuto il dominus Pubblico Ministero “Togato” imponendo la sua figura anche in modo aggressivo al fine di far valere la propria tesi accusatoria messa in discussione della suddetta memoria difensiva.

Il problema è che dal momento in cui è emerso nel dibattimento il Dominus P.M. “Togato” il Giudice GOT ha cambiato sostanzialmente atteggiamento, ovvero prima era imparziale, ora invece ha manifestato evidenti segnali di “soggezione” nei confronti del togato P.M. anticipando a prescindere dalle mie ragioni, l’esito di condanna nei miei confronti.

In conclusione sono a chiederle in che modo può essere ristabilito nel caso di specie un equo processo compromesso da quanto appena illustrato?

Ho sentito dire da fonte non certa, che il P.M. togato è colui che valuta in specie le valutazioni di efficienza per la carriera del Giudice Onorario, emergendo nel sistema un evidente conflitto d’interesse.

Cordialità.”
Consulenza legale i 08/03/2022
Innanzi tutto va smentito che un qualsiasi magistrato togato abbia la possibilità di influenzare la “carriera” dei GOT/VPO.
Ciò in considerazione del fatto che i magistrati onorari non hanno una “carriera”: il loro compenso si basa sempre sulle presenze in udienza e non sono previsti scatti di funzione e/o altro.
Inoltre, secondo la legge, non è previsto che gli onorari siano assoggettati ad alcuna valutazione di “performance”, come accade per i pubblici dipendenti in generale.

Da ciò consegue che il giudice, probabilmente, sembra in soggezione in virtù della normale aura autoritaria che deriva dalla partecipazione al procedimento penale del PM titolare delle indagini: tale circostanza è rarissima ed è evidentemente sintomo di un particolare interesse del magistrato inquirente rispetto al caso in giudizio.

Ciò detto, se vi sono dei dubbi di imparzialità del giudicante, l’unico modo per porvi rimedio è la richiesta di ricusazione ex art. 37 c.p.p.
Si noti, in ogni caso, che i presupposti per la ricusazione sono di difficile realizzazione e devono essere argomentati dal difensore in modo specifico e puntuale.


Anonimo chiede
venerdì 23/08/2019 - Emilia-Romagna
“Buongiorno.
Dal (omissis) sono indagato per gli articoli 595 cp e 494 cp. La persona che ha fatto denuncia querela, a seguito di lettera pervenuta, è una collega della Polizia Municipale di Ravenna, mentre io lavoro in altro comando in provincia di Ravenna. La notizia di reato è partita da Ravenna, e il PM ha disposto le indagini alla Polizia Municipale di Ravenna delegando la perquisizione e sequestro nei locali (casa mia e sul posto di lavoro). Siccome chi svolge le indagini (Polizia Municipale di Ravenna), nei suoi operatori molto vicini fisicamente alla querelante, c'è un mio amico di famiglia, il quale ha convocato, come persone informate sui fatti anche una mia collega, che è la migliore amica di chi lavora in Procura a Ravenna e, sia l'amico di famiglia che l'aliquota PG, hanno partecipato alle perquisizioni, chiedo se per conflitto di interessi (rete di relazioni amicali) e vicinanza fisica della querelante con chi svolge le indagini, è possibile avocare o, comunque, far spostare le indagini dalla Polizia Municipale di Ravenna ad altro Corpo.”
Consulenza legale i 27/08/2019
La risposta al quesito è, purtroppo, negativa.

Nel nostro ordinamento, invero, non c’è alcun modo per far si che, tanto il pubblico ministero quanto la Polizia Giudiziaria, siano sostituiti in caso sussistano ragioni per le quali sia più conveniente che questi non esplichino le loro funzioni nell’ambito di un determinato procedimento d’indagine.

Contrariamente infatti al giudice del processo (per il quale l’art. 37 del codice di procedura penale prevede dei casi specifici in cui è possibile ricusare il magistrato), il Pubblico Ministero (da cui, di fatto, dipende la polizia giudiziaria che espleta le indagini) non è terzo imparziale (essendo, anzi, una parte processuale in senso stretto che, di fatto, parteggia per la persona offesa dal reato ) e, dunque, non rappresenta un problema il fatto che questi, come la Polizia Giudiziaria di riferimento, possa avere degli “interessi” connessi all’oggetto delle indagini.

Sicuramente, però, l’insieme dei rapporti che legano la persona offesa agli organi inquirenti potrebbe essere un elemento rilevabile dalla difesa dell’indagato, nel corso del procedimento penale, per indebolire il compendio accusatorio.

A. P. G. chiede
venerdì 14/01/2022 - Lazio
“Salve, scrivo per chiedere gentilmente un parere in merito all'istanza di ricusazione in sede civile.
In sede civile qual'è la casistica giurisprudenziale relativa alla ricusazione per anticipazione della sentenza da parte dei giudici?
In particolare sempre in sede civile costituisce motivo di ricusazione la circostanza nella quale il Collegio giudicante anticipa ( il merito ) l'esito ( l'orientamento ed il convincimento ) ed il contenuto della futura sentenza a sfavore di una delle parti in una ordinanza di rigetto di mezzi istruttori?
Qual'è la norma di legge o principio giurisprudenziale che vieta ai giudici in sede civile di anticipare il contenuto della sentenza prima della pubblicazione della stessa?
Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 21/01/2022
Va precisato che, per capire se effettivamente, da parte del giudice, vi sia stata “anticipazione di giudizio” tale da suscitare dubbi sull’imparzialità del magistrato, sarebbe necessario conoscere il contenuto dell’ordinanza istruttoria in questione.
In secondo luogo, poiché nel quesito si parla di collegio giudicante, la Cassazione (Sez. I Civ.,, 22/07/2004, n. 13667) ha chiarito che “la ricusazione costituisce, come l'astensione, la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, inteso come persona fisica, sia imparziale, sicché non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto”.
Premesso quanto sopra, nel codice di procedura civile manca una espressa previsione, analoga a quella contenuta, per il processo penale, nell’art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., norma da cui possiamo desumere anche cosa si intenda per “anticipazione di giudizio” ai fini della ricusazione del giudicante: ovvero una indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto del processo.
Invece l’art. 52 c.p.c. stabilisce che la ricusazione può essere proposta “nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi”, rinviando così al disposto dell’art. 51 c.p.c.
In particolare, i casi di astensione obbligatoria sono i seguenti:
1) interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) esistenza di determinati vincoli di carattere personale del giudice (o del coniuge) con alcuna delle parti o dei difensori (parentela fino al quarto grado, affiliazione, convivenza o l’essere “commensale abituale”);
3) esistenza, in capo al giudice o al coniuge, di rapporti di “conflitto” con parti o difensori (causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito);
4) l’aver “dato consiglio” o prestato patrocinio nella causa, o deposto in essa come testimone, l’averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o aver prestato assistenza come consulente tecnico;
5) l’essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, oppure essere amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza, i casi di astensione obbligatoria (e, dunque, di ricusazione) sono tassativi e non suscettibili di applicazione analogica.
Vi è poi l’ipotesi di astensione facoltativa, prevista dal comma 2 dell’art. 51 c.p.c., per “gravi ragioni di convenienza”: tuttavia, come abbiamo visto, l’istanza di ricusazione può essere proposta negli stessi casi in cui il giudice avrebbe l’obbligo, e non la facoltà, di astenersi.
Concluso l’esame del dato normativo, in giurisprudenza l’unico appiglio rinvenuto per considerare applicabile al processo civile la ricusazione per anticipazione di giudizio è quello contenuto in Cass. Civ., Sez. I,27/12/1996, n. 11505, che si limita però a ricordare come, secondo una parte della dottrina, la previsione di cui all'art. 37, lettera b), c.p.p. sarebbe estensibile analogicamente al processo civile.