Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30577 del 21 luglio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, non integra una ragione sufficiente dell'incompatibilità dei componenti del collegio giudicante il solo fatto che l'imputato abbia sporto querela nei loro confronti, in quanto il sentimento di inimicizia deve essere reciproco e non può derivare da atti o comportamenti del magistrato nella conduzione del processo.

(massima n. 2)

L'inimicizia grave come motivo di astensione o come causa di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.

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