Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11546 del 12 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Non dą luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimitą di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia gią preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identitą delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale č stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio penale che aveva gią giudicato l'imputato per i reati di associazione per delinquere e violazioni tributarie commesse in qualitą di legale rappresentante di altre societą).

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