Cassazione penale Sez. V sentenza n. 475 del 5 maggio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Costituisce causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b), per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, la immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere, come previsto dall'art. 207 comma 2 c.p.p., la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto. È contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello della valutazione della prova, consentire al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria ed alla fase deliberativa.

(massima n. 2)

È ricusabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., il giudice il quale, in violazione dell'art. 207, comma 2, stesso codice — secondo cui la trasmissione al pubblico ministero di deposizioni testimoniali sospette di falsità o reticenza può aver luogo solo con la decisione che definisce la fase in cui il testimone ha prestato il suo ufficio — abbia disposto, d'ufficio, la suddetta trasmissione nel corso dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie, trattavasi di disposizioni ritenute sospette di falsità in favore dell'imputato, il quale aveva quindi per ciò proposto dichiarazione di ricusazione).

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