Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5658 del 13 febbraio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 3 c.p.p. (secondo cui “non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione”), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., rappresentando tale disposizione l'espressione della discrezionalità del legislatore nell'individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango costituzionale, dell'imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, così da evitare che i tempi del processo subiscano ingiustificati allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto infondata la questione posta con riferimento all'assunto che il collegio d'appello chiamato a decidere sulla ricusazione dei giudici del tribunale si sarebbe trovato in condizione d'incompatibilità - peraltro ritenuta in concreto non esistente - per avere in precedenza disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e di altri nell'ambito di vicenda collegata, ma avente ad oggetto fatti diversi rispetto a quella in cui era stata presentata istanza di ricusazione).

(massima n. 2)

Non costituisce indebita anticipata manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, e non può quindi dar luogo a ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 2 c.p.p., la pronuncia di ordinanza con la quale venga respinta una richiesta di rinvio del procedimento in attesa della pubblicazione di una sentenza della Corte costituzionale di cui si affermi, da parte della difesa, l'incidenza sulla posizione processuale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordinanza emessa nel processo non possa costituire espressione “indebita” del convincimento del giudice, ed ha affermato che il giudizio sui “fatti oggetto dell'imputazione” è rappresentato solo dalle valutazioni di merito circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato o circa le condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.).

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