Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4345 del 6 agosto 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, gli avvisi alle parti sono dovuti nell'ipotesi di decisione ex art. 41, comma 3, c.p.p., per la quale la legge espressamente prevede che si proceda con le forme di cui all'art. 127, stesso codice, ma non allorquando la pronuncia su detta istanza sia di inammissibilitą per manifesta infondatezza ai sensi del comma 1 del citato art. 41. E invero, poiché in tale ipotesi la legge impone che la decisione avvenga «senza ritardo» e non prevede che siano osservate le forme di cui all'art. 127, ne discende che il giudice deve pronunciare l'inammissibilitą dell'istanza di ricusazione senza preventivamente avvisare le parti della fissazione della camera di consiglio o raccogliere le conclusioni del P.M.

(massima n. 2)

Tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualitą di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria e sottoposto alla convalida di giudice collegiale, del quale il magistrato faccia parte, trattandosi di facoltą espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). (Fattispecie relativa a sequestro provvisorio di beni da sottoporre a misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2 bis della L. n. 575 del 1965, adottato dal presidente della sezione di tribunale competente per materia).

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