Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 31421 del 26 giugno 2002

(4 massime)

(massima n. 1)

La decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene “secundun eventum”.

(massima n. 2)

La presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione dell'attività processuale e, conseguentemente, non comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, commi 1, lett. a) e 4, c.p.p., salvo che intervenga nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, nel qual caso la sospensione dell'attività processuale ha luogo come effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con la conseguenza che legittimamente il giudice dispone la sospensione di detti termini.

(massima n. 3)

La presentazione, da parte dell'imputato (o di chi agisce nel suo interesse), della dichiarazione di ricusazione del giudice non comporta ordinariamente, secondo l'assetto normativo del vigente codice di rito, la sospensione del procedimento e, conseguentemente, il giudice ricusato, ove l'imputato versi in stato di custodia cautelare, non può sospendere, ex art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., il decorso dei relativi termini.

(massima n. 4)

Nella sola ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione intervenga nel momento immediatamente precedente la pronuncia della sentenza, si verifica ineludibilmente, ex art. 37 comma 2° c.p.p., la sospensione del procedimento, quale effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con conseguente legittima adozione da parte del giudice sospetto del provvedimento di sospensione anche dei termini cautelari.

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