Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42193 del 5 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalitą ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassativitą, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione; peraltro la indebita manifestazione del proprio convincimento va riferita a fatti sostanziali e non ai profili processuali, per loro natura strumentali all'accertamento della veritą. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato come il rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all'ammissione ed all'espletamento di una perizia psichiatrica, anche se accompagnato da atteggiamenti dentologicamente inopportuni, non costituisce anticipazione indebita del proprio convincimento).

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