Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1611 del 18 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della ricusazione può essere utilizzato non nei confronti di un intero ufficio giudiziario ma nei confronti della persona di un determinato giudice, sempre che ricorra alcuno dei casi contemplati dall'art. 37 c.p.p., essendo diversamente attivabile il diverso istituto della rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. È certamente ipotizzabile, anche se concretamente improbabile, che i magistrati di un intero ufficio giudiziario siano, in relazione a un medesimo procedimento, e per le stesse o diverse cause, ricusabili. Ma in tal caso deve essere allegata una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice. (Nella specie, è stata ritenuta inamissibile una dichiarazione di ricusazione con la quale una parte aveva accusato di parzialità tutti i giudici appartenenti a un tribunale, deducendo che i medesimi avevano adottato provvedimenti a lui sfavorevoli, senza nemmeno precisare chi dei giudici ricusati avesse effettivamente giudicato nei suoi confronti).

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