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Articolo 599 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

Dispositivo dell'art. 599 bis Codice di procedura penale

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598 bis, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza(4).

2. [Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza](1).

3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza(2).

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio(3).

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo(3).

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo.
[omissis]

__________________

(1) Comma abrogato dall'art. 34, co. 1, lett. f) n. 1 del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(2) Comma sostituito dall'art. 34, co. 1, lett. f) n. 2 del D.Lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(3) Comma introdotto dall'art. 34, co. 1, lett. f) n. 2 del D.Lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

L’istituto ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore non solo di semplificare la fase di decisione e motivazione del giudice d’appello, ma anche di determinare una concreta deflazione del carico pendente in Cassazione.

Spiegazione dell'art. 599 bis Codice di procedura penale

L’art. 599-bis c.p.p. disciplina una forma di giustizia consensuale: l’istituto del cd. concordato in appello. Le parti si accordano per l’accoglimento dei motivi di appello con eventuale rinuncia ad altri motivi. È un istituto che determina un effetto deflattivo poiché, così facendo, le parti processuali evitano gran parte delle lungaggini del giudizio di appello.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha fortemente inciso sulla norma in esame.

La modifica più rilevante riguarda l’abrogazione del comma 2. La norma abrogata prevedeva restrizioni alla possibilità di concordato in appello: dal punto di vista oggettivo, il concordato era escluso per determinati delitti (ad esempio, i reati di associazione mafiosa e terrorismo, nonché reati a sfondo sessuale); dal punto di vista soggettivo, il concordato non era possibile nei procedimenti contro chi fosse stato dichiarato delinquente abituale, delinquente professionale o delinquente per tendenza. Eliminando queste preclusioni oggettive e soggettive, la riforma ha ampliato l’ambito dell’istituto.

Il comma 1 (come modificato dalla prima dalla riforma Cartabia e poi dal d.lgs. n. 31 del 2024, c.d. Correttivo alla Cartabia) stabilisce che le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Peraltro, quando i motivi di cui viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena (in melius e in peius) o la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della L. n. 689 del 1981 (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo o pena pecuniaria sostitutiva), il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

La dichiarazione e la rinuncia devono essere presentate nelle forme previste dall’art. 589 del c.p.p. (ossia, nelle forme della rinuncia all’impugnazione) e, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza.

Nel caso di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, si applica quanto stabilito dall’art. 598 bis del c.p.p., ma l’imputato deve esprimere il consenso alla sostituzione entro quindici giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.

Il giudice di appello non può modificare la proposta di concordato, ma può soltanto accogliere o rigettare la richiesta nella sua totalità.

In particolare, il comma 3 (come rivisto dalla riforma Cartabia) e il nuovo comma 3-bis (introdotto sempre dalla riforma Cartabia) precisano cosa accade nel caso in cui il giudice di appello rigetti la richiesta di concordato:
  • il comma 3 stabilisce che il giudice di appello, quando procede in camera di consiglio non partecipata (nelle forme dell’art. 598 bis del c.p.p.), se ritiene di non poter accettare la proposta di concordato, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso in udienza pubblica (art. 601 del c.p.p.) o in camera di consiglio partecipata (art. 599 bis del c.p.p.). Il provvedimento viene comunicato al Procuratore Generale e viene notificato alle altre parti. In tal caso, la proposta perde effetto, ma può essere riproposta in termini diversi all’udienza di trattazione.
  • ai sensi del nuovo comma 3-bis, il giudice, quando procede in camera di consiglio partecipata ex art. 599 del c.p.p. o con udienza pubblica ex art. 602 del c.p.p., se ritiene di non poter accogliere la richiesta, dispone la prosecuzione del giudizio.

In ogni caso, come precisato dal nuovo comma 3-ter (anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia), la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo. Ciò significa che la sentenza emessa sarà viziata da una violazione di legge e, dunque, potrà essere impugnata con ricorso per Cassazione.

Come precisato dal comma 4, fermo restando la piena autonomia del magistrato del pubblico ministero in udienza (a norma del comma 1 dell’art. 53 del c.p.p.), il Procuratore generale presso la Corte di Appello – sentiti i magistrati dell’ufficio e i Procuratori della Repubblica del distretto – indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Massime relative all'art. 599 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12082/2026

Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva breve con una delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689, solo se tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale tra le parti, analogamente a quanto avviene nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; ne consegue che è irrilevante, ai fini del vizio di motivazione, l'erronea interpretazione giudiziale di una dichiarazione difensiva che non si sia tradotta in una formale inclusione della richiesta di sostituzione nella proposta concordata sulla pena.

Cass. pen. n. 41525/2025

E' affetta da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando, in tal modo, impediti sia l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, sia la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 41411/2025

E' deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nel caso di avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misura inferiore a tre anni di reclusione, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere l'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto a eliminare l'indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggetto dell'accordo.

Non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva.

Cass. pen. n. 41182/2025

In tema di delitti sessuali, il giudice di appello, nell'accogliere il concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per effetto del quale la pena principale sia ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, è tenuto a rideterminare, anche "ex officio", la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), prima ipotesi, cod. proc. pen., in base ai criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dettati dall'art. 28, comma quarto, cod. pen.

Cass. pen. n. 36907/2025

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, pronunciata dalla sentenza della Corte cost. n. 83 del 2025, siccome non ha determinato la riduzione del minimo edittale della figura delittuosa, ma ha introdotto una fattispecie attenuata, è idonea a travolgere l'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo se la condotta sussunta nella citata disposizione incriminatrice possa essere considerata in concreto di lieve entità.

Cass. pen. n. 35148/2025

In tema di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata tra le parti non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia.

Cass. pen. n. 35821/2025

In tema di bancarotta fraudolenta, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., resa in relazione alla concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, non è ricorribile per cassazione.

Cass. pen. n. 33396/2025

In tema di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. nel giudizio di appello, il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità prevede che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, è tenuto a motivare esclusivamente in relazione alla pena, essendo limitata la sua cognizione ai motivi non rinunciati dall'imputato. La rinuncia ai motivi di gravame comporta una preclusione processuale che impedisce al giudice di esaminare questioni ormai non più devolute, inclusa l'affermazione di responsabilità.

Cass. pen. n. 32138/2025

In tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 2647/2025

Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive).

Cass. pen. n. 30077/2025

È nulla, ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello pronunciata immediatamente dopo il rigetto della proposta di concordato presentata ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza che la Corte d'appello abbia disposto la prosecuzione del giudizio in forma partecipata tramite udienza pubblica o in camera di consiglio, impedendo così alle parti di riproporre il concordato o di discutere nel merito (artt. 599-bis, commi 3 e 3-bis, e 598-bis cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 23093/2025

In tema di confini tra confisca "diretta" e confisca "allargata" va riconosciuta la ricorribilità in cassazione, per vizio di motivazione, della sentenza che, in esito al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., dispone erroneamente ex art. 240-bis c.p.p. la confisca "allargata" del denaro, che non ha formato oggetto dell'accordo delle parti.

Cass. pen. n. 23960/2025

In caso di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non è vincolata a disporre la conversione, pur concordata, della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l'applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che legittimamente la Corte di appello non avesse recepito la richiesta concordata di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare, non avendo il Pubblico Ministero prestato il consenso anche alla autorizzazione al lavoro, ulteriormente richiesta dal difensore dell'imputato).

Cass. pen. n. 25151/2025

In tema di concordato in appello, il giudice, in caso di rigetto dell'accordo, non è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza ritualmente celebrata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutato non accoglibile il concordato, aveva disposto la conversione dell'udienza camerale non partecipata in udienza partecipata, invitando le parti, in mancanza di un nuovo accordo, a procedere alla discussione).

Cass. pen. n. 20720/2025

Non è' affetta da nullità la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la proposta di accordo con rinuncia ai motivi di gravame, presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza, sia stata accolta dalla parte pubblica e l'eventuale ricorso, con cui l'imputato deduca l'intervenuta decadenza, è carente dell'interesse all'impugnazione.

Cass. pen. n. 15770/2025

In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza emessa è ricorribile per cassazione nei limiti delle questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. È inammissibile, invece, il ricorso per motivi rinunciati in sede di concordato, per mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e per vizi relativi alla determinazione della pena quando non comportano illegalità della sanzione inflitta.

Cass. pen. n. 15801/2025

Nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Cass. pen. n. 12488/2025

Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione "se avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599 bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio".

Cass. pen. n. 19626/2025

Al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo).

Cass. pen. n. 8396/2025

La richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo.

Cass. pen. n. 6354/2024

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca l'omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, qualora non si indichi la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione della pronuncia impugnata o non si contesti la validità della proposta di concordato della pena accolta dalla sentenza stessa.

Cass. pen. n. 7399/2024

Nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Cass. pen. n. 40683/2024

In tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione.

Cass. pen. n. 37483/2024

In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello con l'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare né sul mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, dato l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limitato ai motivi non oggetto di rinuncia.

Cass. pen. n. 47234/2024

L'annullamento della sentenza deve essere disposto senza rinvio perché, venendo meno un elemento essenziale dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deve considerarsi venuto meno l'intero accordo e, dunque, anche la sentenza che su quel negozio processuale aveva trovato la sua giustificazione, così che si rivela necessario consentire alle parti di rivedere anche la stessa opportunità in sè dell'accordo.

Cass. pen. n. 42833/2024

In tema di concordato in appello, il procuratore generale può revocare il consenso fino a che la corte territoriale non abbia riservato la decisione.

Cass. pen. n. 35846/2024

In tema di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. L'accordo tra le parti riguardo ai punti concordati implica infatti la rinuncia a sollevare nel successivo giudizio di legittimità qualsiasi diversa doglianza, anche se relativa a una questione rilevabile d'ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Cass. pen. n. 33454/2024

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha affermato la necessità di garantire all'imputato il controllo di legittimità su una decisione per lui pregiudizievole, posto che l'istituto del concordato in appello, consentendo una determinazione della pena sulla base di un accordo tra le parti, produce un effetto premiale per il richiedente).

Cass. pen. n. 36477/2024

Nel caso in cui venga rigettata la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'udienza deve continuare con la discussione nel merito o con la riproposizione di una nuova richiesta di accordo. Tuttavia, in assenza di violazioni dell'interesse dell'imputato e laddove l'udienza sia celebrata in presenza, con le difese che concludano anche nel merito, non sussiste nullità della sentenza immediatamente pronunciata dopo il rigetto dell'accordo.

Cass. pen. n. 31692/2024

È legittima la rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello negli esatti termini concordati tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., anche se questa comporta l'individuazione di un reato diverso come reato più grave rispetto a quanto stabilito in primo grado, purché tale individuazione sia frutto dell'accordo liberamente stipulato dalle parti e non una autonoma statuizione del giudice.

Cass. pen. n. 16692/2024

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassatività dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).

Cass. pen. n. 3124/2023

Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).

Cass. pen. n. 50062/2023

Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).

Cass. pen. n. 51557/2023

In caso di concordato in appello con contestuale rinuncia al motivo di impugnazione sull'incompetenza per territorio, questa non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è inammissibile il ricorso per cassazione che la deduca.

Cass. pen. n. 6991/2023

In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.

Cass. pen. n. 50710/2023

Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Cass. pen. n. 43980/2023

In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.

Cass. pen. n. 45287/2023

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.

Cass. pen. n. 47311/2023

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purchè esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

E' inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Cass. pen. n. 45325/2023

 In materia di cause di non punibilità, il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 

Cass. pen. n. 40454/2023

È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte e introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 599-bis c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Cass. pen. n. 49341/2023

In tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l'assoluzione dell'imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzionatoria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l'arco temporale della condotta.

Cass. pen. n. 41553/2023

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.

Cass. pen. n. 30624/2023

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'illegittimo diniego si risolve in un grave "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti).

Cass. pen. n. 33266/2023

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).

Cass. pen. n. 39112/2023

 Sia pure unitamente alla sentenza con la quale sia stato definito il giudizio di gravame, il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione, dovendo l'opposta opzione ermeneutica essere scartata in quanto, incidendo tale decisione sul contenuto sostanziale della sentenza in grado di appello, si renderebbe, di fatto, una parte di tale decisione inspiegabilmente affrancata da un successivo controllo di legittimità. 

Cass. pen. n. 23288/2023

In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata.

Cass. pen. n. 39880/2023

L'art. 444, terzo comma, cod. proc. pen. espressamente richiama solo la sospensione condizionale della pena e non prevede la non menzione, dunque l'omessa considerazione letterale della non menzione nel terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. sta a significare che la stessa non può considerarsi al pari della sospensione condizionale della pena e, conseguentemente, non può subordinarsi l'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. (o ex art. 444 cod. proc. pen.) alla non menzione.

Cass. pen. n. 28018/2023

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opposta opzione ermeneutica, secondo cui tale provvedimento è insuscettibile di verifica, non è giustificabile, in quanto il rigetto incide sul contenuto della sentenza, e determina inoltre disparità nel trattamento riservato ai motivi di ricorso formulabili avverso la sentenza reiettiva della richiesta di definizione concordata del giudizio rispetto a quelli che potrebbero essere proposti nei confronti della sentenza nel diverso caso in cui una tale richiesta non sia stata avanzata).

Cass. pen. n. 4859/2022

In tema di concordato con rinuncia agli altri motivi di appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è proponibile solo in relazione a uno dei motivi già contenuti nell'atto d'impugnazione, non potendo avere ad oggetto richieste nuove, formulate nell'udienza di trattazione del giudizio di secondo grado.

Cass. pen. n. 19415/2022

Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Cass. pen. n. 3690/2022

In tema di concordato in appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui la questione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato.

Cass. pen. n. 18874/2020

In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati. (Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 20/01/2020).

Cass. pen. n. 12061/2020

Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto. (Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/09/2019).

Cass. pen. n. 8745/2019

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 19/07/2018).

Cass. pen. n. 4665/2019

In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/07/2018).

Cass. pen. n. 16765/2019

In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la invalidità del consenso espresso, per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacchè non può ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa all'inserimento del peculato tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018).

Cass. pen. n. 46053/2019

In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 14/02/2019).

Cass. pen. n. 45876/2019

In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia "in toto" l'accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio. (In motivazione la Corte ha specificato che l'annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l'accordo sulla base dei corretti limiti edittali ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/02/2019).

Cass. pen. n. 4709/2019

In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata.(In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 11/12/2018).

Cass. pen. n. 47844/2019

La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale". (Fattispecie in cui uno solo dei coimputati aveva concordato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.). (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 29/06/2018).

Cass. pen. n. 43641/2019

In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali a seguito di declaratoria di incostituzionalità inficia il solo accordo sulla pena, mentre rimane intangibile la rinuncia ai motivi di appello, sui quali deve ritenersi formato il giudicato. (In applicazione del principio, la Corte, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 18/12/2018).

Cass. pen. n. 29636/2019

È illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine "ad horas". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).

Cass. pen. n. 27626/2019

L'istituto del concordato in appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 28/04/2017).

Cass. pen. n. 31247/2019

In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01). (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/04/2018).

Cass. pen. n. 26904/2019

Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, analogamente a quanto già previsto in relazione alla norma previgente. (Nell'occasione la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, ha anche ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37 e 599 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista, anche per il rigetto della proposta di concordato sui motivi d'appello, la incompatibilità del giudice pronunciante). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/10/2018).

Cass. pen. n. 22002/2019

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/09/2018).

Cass. pen. n. 25994/2019

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/04/2018).

Cass. pen. n. 16195/2019

In tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/03/2018).

Cass. pen. n. 29898/2019

E' deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il reato di corruzione, erroneamente concordata dalle parti nella durata di anni cinque anziché in misura corrispondente alla durata della pena principale, come previsto dall'art. 37 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 21/06/2018).

Cass. pen. n. 7333/2018

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 15/12/2017).

Cass. pen. n. 51169/2018

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 46426/2018

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell'istanza prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 30990/2018

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 30190/2018

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Cass. pen. n. 20112/2018

Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio "tempus regit actum", con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma.

Cass. pen. n. 15505/2018

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.).

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