Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25994 del 6 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/04/2018).

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