Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 46426 del 12 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell'istanza prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.