Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 46053 del 8 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 14/02/2019).

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