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Articolo 631 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Dispositivo dell'art. 631 bis Codice di procedura civile

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Spiegazione dell'art. 631 bis Codice di procedura civile

La norma in esame è stata introdotta a seguito del D.L. 27.6.2015, n. 83 (convertito in L. n. 132/2015), il quale ha tra l’altro modificato il regime di pubblicità delle vendite forzate.
E’ stato così previsto che le aste relative a beni immobili o mobili registrati debbano aver luogo online sul
portale unico delle vendite pubbliche (gestito direttamente dal Ministero della giustizia), precisando appunto il nuovo art. 631 bis che tale pubblicità sarà obbligatoria a pena di estinzione del procedimento (si legge nella norma che se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo).

Occorre osservare che a seguito della legge di conversione è stata aggiunta la menzione della specifica imputabilità dell'omissione a soggetti ben individuati, ovvero il creditore pignorante o aquello intervenuto con titolo esecutivo; da ciò se ne deve far conseguire che la sanzione dell'estinzione non opera se l'omissione dipende da altre circostanze o da altri soggetti.

L'estinzione opera infatti di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi della stessa.
Contro l'ordinanza è ammesso reclamo, osservando le forme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 178 del c.p.c.; sul reclamo il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

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