Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7764 del 14 aprile 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In base al disposto degli articoli 632 e 310 c.p.c., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall'inattività.

(massima n. 2)

L'eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo — perché notificato fuori termine — non è rilevabile d'ufficio.

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